F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04 APPELLO DELL’U.S. EMPEDOCLINA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE SPATARO MASSIMILIANO FINO AL 9.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 53 del 19.5.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04 APPELLO DELL’U.S. EMPEDOCLINA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE SPATARO MASSIMILIANO FINO AL 9.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 53 del 19.5.2004) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 53 del 19 maggio 2004, confermava la decisione del Giudice Sportivo presso il predetto Comitato con la quale veniva inflitta al calciatore Spataro Massimiliano la sanzione della squalifica fino al 9.5.2009, per avere, durante la gara Empedoclina/Petrosino del 9.5.2004, commesso un atto di violenza nei confronti di un avversario e per avere colpito un assistente arbitrale con un violento pugno al volto. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare proponeva appello, davanti a questa Commissione, Giuseppe Speranza, Presidente dell’Empedoclina, con una serie di motivi in fatto e in diritto. Il ricorrente, dopo una ricostruzione dei fatti (non contestati) sosteneva la tesi dell’errore di persona “nell’individuazione del giocatore n. 18 Spataro Massimiliano tra gli aggressori dell’assistente arbitrale”, in quanto quest’ultimo, essendo stato in precedenza espulso, non si trovava in campo, al momento dell’episodio che ci occupa e di conseguenza, richiedeva “l’annullamento, la riforma o la revoca della decisione impugnata” o “l’invio all’Ufficio Indagini per gli accertamenti necessari”. Il ricorso, in punto di responsabilità, è infondato e non può essere accolto. I motivi di appello non inficiano questa conclusione. L’assistente arbitrale, Ivan Conoscenti ha, infatti, nel suo rapporto relativo alla gara Empedoclina/Petrosino, dichiarato di riconoscere “con assoluta certezza” tra i suoi aggressori il Sig. Spataro Massimiliano, n. 18 dell’Empedoclina, che lo colpiva con un violento pugno alla faccia”. Non vi sono motivi per dubitare dell’attendibilità e dell’esatta percezione dei fatti da parte del Conoscenti, stante le predette modalità di svolgimento della vicenda e la certezza del suo riconoscimento dello Spataro Massimiliano. Del resto, il Direttore di gara ha affermato, nel suo rapporto, di avere visto lo Spataro Massimiliano (n. 18) rientrare in campo, dopo essere stato, in precedenza, espulso e partecipare alla mischia. In questa chiara situazione probatoria (che esclude la necessità di ulteriori indagini) nessun rilievo può avere il fatto che l’aggressione si è verificata “nei pressi della bandierina di calcio d’angolo”, posta “nel lato opposto” degli spogliatoi, dove, a dire del ricorrente, si trovava lo Spataro Massimiliano, in quanto, secondo una normale regola di esperienza, quest’ultimo può avere avuto tutto il tempo e il modo per avvicinarsi, indisturbato, all’assistente arbitrale oppure trovarsi, già sul posto al momento della contestata decisione del Conoscenti, che ha scatenato la furia dei giocatori dell’Empedoclina, correttamente, stigmatizzata dallo stesso ricorrente. Rientra, poi, nella normalità della cose che l’altro assistente arbitrale, Giovanni Randisi, dal lato del terreno di gara di sua competenza, abbia riconosciuto il calciatore dell’Empedoclina, Spataro Alessandro, come uno degli aggressori che “accerchiavano” il suo collega Conoscenti e non abbia potuto fare lo stesso con lo Spataro Massimiliano, data la predetta situazione di grande confusione. Lo stesso Randisi non ha, del resto, certo, escluso che Spataro Massimiliano possa essere stato uno degli aggressori del suo collega. Analogo ragionamento va fatto per quanto concerne le dichiarazioni del Commissario di campo, che ha notato solo Spataro Alessandro (n. 12) colpire il Randisi, circostanza che trova spiegazione nel fatto che, dopo questo episodio, il predetto calciatore è stato espulso (Spataro Massimiliano aveva già subito analogo provvedimento da qualche minuto). La giovane età dello Spataro Massimiliano, la sostanziale mancanza di provvedimenti disciplinari a suo carico e la conseguente necessità di graduare la sanzione, tenendo conto di queste circostanze, consentono di ridurre la squalifica inflittagli al 30.6.2007, nonostante l’estrema gravità dell’episodio, del resto, come detto, riconosciuta dallo stesso ricorrente. La tassa versata va restituita. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U.S. Empedoclina di Porto Empedocle (Agrigento), riduce al 30.6.2007 la squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Spataro Massimiliano. Ordina restituirsi la tassa versata.
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