F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04 APPELLO DELL’U.S. EMPEDOCLINA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE SPATARO MASSIMILIANO FINO AL 9.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 53 del 19.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04
APPELLO DELL’U.S. EMPEDOCLINA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA
DEL CALCIATORE SPATARO MASSIMILIANO FINO AL 9.5.2009 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 53 del
19.5.2004)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 53 del 19 maggio 2004, confermava la decisione
del Giudice Sportivo presso il predetto Comitato con la quale veniva inflitta al calciatore
Spataro Massimiliano la sanzione della squalifica fino al 9.5.2009, per avere, durante la
gara Empedoclina/Petrosino del 9.5.2004, commesso un atto di violenza nei confronti di
un avversario e per avere colpito un assistente arbitrale con un violento pugno al volto.
Avverso la decisione della Commissione Disciplinare proponeva appello, davanti a
questa Commissione, Giuseppe Speranza, Presidente dell’Empedoclina, con una serie di
motivi in fatto e in diritto.
Il ricorrente, dopo una ricostruzione dei fatti (non contestati) sosteneva la tesi dell’errore
di persona “nell’individuazione del giocatore n. 18 Spataro Massimiliano tra gli aggressori
dell’assistente arbitrale”, in quanto quest’ultimo, essendo stato in precedenza
espulso, non si trovava in campo, al momento dell’episodio che ci occupa e di conseguenza,
richiedeva “l’annullamento, la riforma o la revoca della decisione impugnata” o
“l’invio all’Ufficio Indagini per gli accertamenti necessari”.
Il ricorso, in punto di responsabilità, è infondato e non può essere accolto.
I motivi di appello non inficiano questa conclusione.
L’assistente arbitrale, Ivan Conoscenti ha, infatti, nel suo rapporto relativo alla gara
Empedoclina/Petrosino, dichiarato di riconoscere “con assoluta certezza” tra i suoi aggressori
il Sig. Spataro Massimiliano, n. 18 dell’Empedoclina, che lo colpiva con un violento
pugno alla faccia”.
Non vi sono motivi per dubitare dell’attendibilità e dell’esatta percezione dei fatti da
parte del Conoscenti, stante le predette modalità di svolgimento della vicenda e la certezza
del suo riconoscimento dello Spataro Massimiliano.
Del resto, il Direttore di gara ha affermato, nel suo rapporto, di avere visto lo Spataro
Massimiliano (n. 18) rientrare in campo, dopo essere stato, in precedenza, espulso e partecipare
alla mischia.
In questa chiara situazione probatoria (che esclude la necessità di ulteriori indagini)
nessun rilievo può avere il fatto che l’aggressione si è verificata “nei pressi della bandierina
di calcio d’angolo”, posta “nel lato opposto” degli spogliatoi, dove, a dire del ricorrente,
si trovava lo Spataro Massimiliano, in quanto, secondo una normale regola di esperienza,
quest’ultimo può avere avuto tutto il tempo e il modo per avvicinarsi, indisturbato, all’assistente
arbitrale oppure trovarsi, già sul posto al momento della contestata decisione del
Conoscenti, che ha scatenato la furia dei giocatori dell’Empedoclina, correttamente, stigmatizzata
dallo stesso ricorrente.
Rientra, poi, nella normalità della cose che l’altro assistente arbitrale, Giovanni Randisi,
dal lato del terreno di gara di sua competenza, abbia riconosciuto il calciatore dell’Empedoclina,
Spataro Alessandro, come uno degli aggressori che “accerchiavano” il suo
collega Conoscenti e non abbia potuto fare lo stesso con lo Spataro Massimiliano, data la
predetta situazione di grande confusione.
Lo stesso Randisi non ha, del resto, certo, escluso che Spataro Massimiliano possa
essere stato uno degli aggressori del suo collega.
Analogo ragionamento va fatto per quanto concerne le dichiarazioni del Commissario
di campo, che ha notato solo Spataro Alessandro (n. 12) colpire il Randisi, circostanza che
trova spiegazione nel fatto che, dopo questo episodio, il predetto calciatore è stato espulso
(Spataro Massimiliano aveva già subito analogo provvedimento da qualche minuto).
La giovane età dello Spataro Massimiliano, la sostanziale mancanza di provvedimenti
disciplinari a suo carico e la conseguente necessità di graduare la sanzione, tenendo
conto di queste circostanze, consentono di ridurre la squalifica inflittagli al 30.6.2007,
nonostante l’estrema gravità dell’episodio, del resto, come detto, riconosciuta dallo stesso
ricorrente.
La tassa versata va restituita.
Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto
dall’U.S. Empedoclina di Porto Empedocle (Agrigento), riduce al 30.6.2007 la squalifica già
inflitta dai primi giudici al calciatore Spataro Massimiliano. Ordina restituirsi la tassa versata.
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