F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04 APPELLO DELLA A.S. CALCIO RIUNITE C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO RIUNITE/DELIANUOVA DEL 16.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 132 del 25.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04
APPELLO DELLA A.S. CALCIO RIUNITE C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
CALCIO RIUNITE/DELIANUOVA DEL 16.5.2004 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 132 del 25.5.2004)
Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare ha rigettato il
reclamo proposto dall’attuale istante (Calcio Riunite) avverso la regolarità della gara di cui
in epigrafe, attesa la presunta posizione irregolare del calciatore Giovinazo Felice Diego.
In particolare la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, rilevato
che la società reclamante lamentava la nullità del trasferimento del detto atleta dalla
società Paolana al Delianuova in considerazione del fatto che nella lista di trasferimento
sarebbe stata cancellata la casella indicante il passaggio temporaneo e sbarrata quella
relativa al passaggio definitivo (tutto ciò al fine di evitare l’applicazione della norma che limitava
il numero dei prestiti di cui ogni società poteva usufruire nel corso di una stagione
sportiva), ha giudicato le censure sollevate destituite di fondamento, in quanto, sulla base
dei tabulati federali in atti, il tesseramento del calciatore risultava pervenuto in data 31 ottobre
2003 con la lista già corretta nelle parti sopra evidenziate e regolarmente sottoscritta
dalla società cedente, da quella cessionaria e dal calciatore, sì da rendere evidente, sino
a prova di falso, la volontà delle parti di attuare a quel titolo di trasferimento, e “che,
comunque, nessuna solvenza avrebbe nel caso un trasferimento temporaneo poiché la
società Delianuova ha in organico un solo tesseramento a tale titolo”.
Con il reclamo in trattazione, la Calcio Riunite, prospettando peraltro illeciti più gravi,
torna a ribadire il vizio di nullità radicale che, a suo avviso, interesserebbe la lista di trasferimento
del giocatore di cui si discute, richiamandosi al sedimentato principio della ne-
cessità di avvalersi con assoluto scrupolo e regolarità della modulistica federale in tema
di trasferimenti.
La Delianuova Calcio ha controdedotto, preliminarmente eccependo l’inammissibilità
del reclamo di parte avversa, giusta la novità e genericità dei motivi.
Il reclamo, potendosi prescindere dalle eccezioni preliminari di inammissibilità appena
richiamate, peraltro non manifestamente infondate, non può comunque essere accolto.
Pur dovendosi ammettere che l’apposizione di cancellature e correzioni sulle liste di
trasferimento, e quindi sulla modulistica federale, è di certo fatto non auspicabile e che va
a minare l’immagine dello svolgimento scrupoloso e regolare dell’attività in questo settore,
occorre nondimeno osservare che, relativamente allo stretto ambito del thema decidendum,
non vi sono elementi, alla luce delle deduzioni della reclamante, per sovvertire il
responso fornito con la decisione impugnata, e questo essenzialmente alla stregua di due
ordini di considerazioni:
a) risulta che la cancellazione non è avvenuta artatamente ex post ma è stata apposta
con il consenso (implicito) di entrambe le società, tant’è che si ritroverebbe su tutti i modelli
esistenti;
b) in ogni caso, ed è circostanza assorbente, in disparte l’eventuale irregolarità della lista,
il tesseramento risulta avvenuto regolarmente, e del resto l’irregolarità di quest’ultimo potrebbe
essere eccepita solo dalle parti effettivamente coinvolte nel rapporto.
Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla A.S.
Calcio Riunite C. di Gioia Tauro (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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