F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04 APPELLO DELLA POL. LIBERTAS PALESTRO PLEBISCITO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS PALESTRO PLEBISCITO/ANGELO CUSTODE DEL 16.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 54 del 27.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04
APPELLO DELLA POL. LIBERTAS PALESTRO PLEBISCITO AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA LIBERTAS PALESTRO PLEBISCITO/ANGELO CUSTODE
DEL 16.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Sicilia - Com. Uff. n. 54 del 27.5.2004)
Su deferimento del Comitato Regionale Sicilia in data 18 maggio 2004, la competente
Commissione Disciplinare infliggeva alla Società Polisportiva Libertas Palestro Plebiscito
la sanzione sportiva della perdita della gara in applicazione dell’art. 12 n. 5 lett. a)
del Codice di Giustizia Sportiva, per avere schierato nella gara valida per i play-off Polisportiva
Libertas Palestro Plebiscito/Angelo Custode del Campionato di 1ª Categoria, Girone
“E”, disputata il 16 maggio 2004, il calciatore Di Fede Alberto in posizione irregolare
perché non tesserato per la società deferita. Al calciatore veniva inflitta la squalifica fino a
tutto il 30.12.2004 (Comunicato Ufficiale n. 54 del 26 maggio 2004).
L’appello proposto dalla Società Polisportiva Libertas Palestro Plebiscito, che ha impugnato
la decisione della Commissione Disciplinare nel profilo relativo alla sanzione della
perdita della gara, è fondato e deve essere accolto.
L’art. 42, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva dispone che il termine per il deferimento
per l’irregolare partecipazione di calciatori alla gara che, in via ordinaria, è stabilito
nel settimo giorno dallo svolgimento della gara, subisce una deroga per le gare relative ai
play-off e ai play-out per le quali il termine è stabilito “entro le ore 24 del giorno successivo”.
Nella specie il deferimento della società appellante è invece avvenuto dopo due giorni,
essendosi disputata la gara, come sopra ricordato il 16 maggio. Il deferimento è quindi
fuori termine.
È priva di fondamento l’obiezione della Commissione Disciplinare secondo cui nella
specie il termine sarebbe decorso solo a partire dal 18 maggio in quanto solo in tale data
il Comitato Regionale ha potuto conoscere della irregolare posizione del calciatore Di Fede,
non tesserabile dalla Società Polisportiva Libertas Palestro Plebiscito, atteso che
chiaramente la norma citata pone come limite per il deferimento il termine rappresentato
dalle ore 24 del giorno successivo alla disputa della gara.
Con l’accoglimento dell’appello deve ripristinarsi il risultato conseguito sul campo che
ha visto vincitrice la Società Polisportiva Libertas Palestro Plebiscito sulla società Angelo
Custode per 1-0.
La tassa di reclamo, in conseguenza dell’accoglimento dell’appello, va restituita alla
società appellante.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla
Pol. Libertas Palestro Plebiscito di Catania, annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì,
il risultato di 1-0 conseguito in campo nella suindicata gara e dispone restituirsi la
tassa versata.
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