F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04 RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2005 INFLITTA AL CALCIATORE ROSELLI FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 72 del 17.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04
RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA
SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2005 INFLITTA AL CALCIATORE
ROSELLI FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 72 del 17.3.2004)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata squalificava fino al
7.2.2009 il calciatore del Pescopagano 2000, Francesco Roselli, che, in occasione della
gara Forenza/Pescopagano 2000 aveva colpito il direttore di gara con un pugno allo stomaco;
trasmetteva gli atti al Presidente Federale perché - vista la gravità del fatto - venisse
dichiarata nei confronti del calciatore la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango
o categoria della F.I.G.C. (Comunicato Ufficiale n. 60 del 12 febbraio 2004).
Su ricorso della società Pescopagano 2000, la Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Basilicata, con Comunicato Ufficiale n. 72 del 17 marzo 2004 riduceva
la sanzione inflitta al calciatore Roselli, squalificando lo stesso fino al 30 settembre
2005.
Ex art. 33.2 C.G.S. ricorreva avverso tale decisione il Presidente Federale, sostenendo
l’inadeguatezza della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare a fronte dalla
comprovata gravità dei fatti, confermati anche dall’istruttoria svolta.
Chiedeva pertanto venisse ripristinata l’originaria sanzione della squalifica fino al
7.2.2009 o comunque inasprita la squalifica al calciatore.
L’appello è fondato e va accolto.
Le risultanze del referto arbitrale, fonte di prova privilegiata per l’accertamento dei
fatti svoltosi nel recinto di gioco, risultano non essere state in alcun modo smentite né poste
in discussione dall’istruttoria svolta che ha pertanto evidenziato come il Roselli ebbe a
colpire con un pugno allo stomaco il direttore di gara.
Tale fatto risulta oggettivamente grave e gravemente lesivo dei principi dell’etica dello
sport; fatto peraltro commesso da calciatore recidivo, dal momento che il mese precedente
all’episodio de quo aveva subito una squalifica per episodi di violenza nell’ambito di
una rissa sul terreno di gioco (Com. Uff. del Comitato Regionale Basilicata n. 52 del 15
gennaio 2004).
Il Roselli, quindi, in virtù della squalifica inflittagli non aveva alcun titolo a partecipare
alla gara de quo, ed infatti risulta che, per tale situazione, la sua squadra di appartenenza
è stata sanzionata con la perdita della gara per 3-0 e con un’ammenda.
Alla luce di tali considerazioni, la sanzione da infliggersi al Roselli deve essere inasprita
rispetto a quella comminata dalla Commissione Disciplinare che risulta troppo lieve
vista la reiterata gravità dei fatti allo stesso calciatore ascritta.
Equa e proporzionata, tenuto anche conto di situazioni analoghe, risulta la sanzione
della squalifica fino al 30.6.2007.
Sulla base delle suesposte ragioni la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra
proposto dal Presidente Federale, fissa al 30.6.2007 la sanzione della squalifica inflitta al
calciatore Roselli Francesco.
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