F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04 RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2005 INFLITTA AL CALCIATORE ROSELLI FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 72 del 17.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04 RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2005 INFLITTA AL CALCIATORE ROSELLI FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 72 del 17.3.2004) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata squalificava fino al 7.2.2009 il calciatore del Pescopagano 2000, Francesco Roselli, che, in occasione della gara Forenza/Pescopagano 2000 aveva colpito il direttore di gara con un pugno allo stomaco; trasmetteva gli atti al Presidente Federale perché - vista la gravità del fatto - venisse dichiarata nei confronti del calciatore la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (Comunicato Ufficiale n. 60 del 12 febbraio 2004). Su ricorso della società Pescopagano 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, con Comunicato Ufficiale n. 72 del 17 marzo 2004 riduceva la sanzione inflitta al calciatore Roselli, squalificando lo stesso fino al 30 settembre 2005. Ex art. 33.2 C.G.S. ricorreva avverso tale decisione il Presidente Federale, sostenendo l’inadeguatezza della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare a fronte dalla comprovata gravità dei fatti, confermati anche dall’istruttoria svolta. Chiedeva pertanto venisse ripristinata l’originaria sanzione della squalifica fino al 7.2.2009 o comunque inasprita la squalifica al calciatore. L’appello è fondato e va accolto. Le risultanze del referto arbitrale, fonte di prova privilegiata per l’accertamento dei fatti svoltosi nel recinto di gioco, risultano non essere state in alcun modo smentite né poste in discussione dall’istruttoria svolta che ha pertanto evidenziato come il Roselli ebbe a colpire con un pugno allo stomaco il direttore di gara. Tale fatto risulta oggettivamente grave e gravemente lesivo dei principi dell’etica dello sport; fatto peraltro commesso da calciatore recidivo, dal momento che il mese precedente all’episodio de quo aveva subito una squalifica per episodi di violenza nell’ambito di una rissa sul terreno di gioco (Com. Uff. del Comitato Regionale Basilicata n. 52 del 15 gennaio 2004). Il Roselli, quindi, in virtù della squalifica inflittagli non aveva alcun titolo a partecipare alla gara de quo, ed infatti risulta che, per tale situazione, la sua squadra di appartenenza è stata sanzionata con la perdita della gara per 3-0 e con un’ammenda. Alla luce di tali considerazioni, la sanzione da infliggersi al Roselli deve essere inasprita rispetto a quella comminata dalla Commissione Disciplinare che risulta troppo lieve vista la reiterata gravità dei fatti allo stesso calciatore ascritta. Equa e proporzionata, tenuto anche conto di situazioni analoghe, risulta la sanzione della squalifica fino al 30.6.2007. Sulla base delle suesposte ragioni la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale, fissa al 30.6.2007 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Roselli Francesco.
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