F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04 RICORSO PER REVOCAZIONE A.C. MARIO MICHELI AVVERSO DECISIONE MERITO GARE DI COPPA TOSCANA: – A.C. MARIO MICHELI/A.S. TERRANUOVESE DELL’11.2.2004; – A.S.TERRANUOVESE/A.C. MARIO MICHELI DEL 25.2.2004; (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 34 del 4.3.2004 e Com. Uff. n. 35 dell’11.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04
RICORSO PER REVOCAZIONE A.C. MARIO MICHELI AVVERSO DECISIONE MERITO
GARE DI COPPA TOSCANA:
- A.C. MARIO MICHELI/A.S. TERRANUOVESE DELL’11.2.2004;
- A.S.TERRANUOVESE/A.C. MARIO MICHELI DEL 25.2.2004;
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana -
Com. Uff. n. 34 del 4.3.2004 e Com. Uff. n. 35 dell’11.3.2004)
Con atto datato 18.5.2004 la A.C. Mario Micheli lamentava di aver proposto reclamo
al Giudice Sportivo avverso la posizione del calciatore Kasmi Eriton, della A.S. Terranuovese,
in relazione alle gare dei quarti di finale della Coppa di Toscana; che tale reclamo
era stato respinto e che la stessa sorte aveva avuto il ricorso alla Commissione Disciplinare.
Tenuto conto della successiva decisione della stessa Commissione al riguardo della
posizione del Kasmi Eraton, in relazione peraltro a diversa prospettazione, assumeva che
i suoi precedenti ricorsi erano così risultati fondati e chiedeva genericamente che se ne
desse atto.
A parte l’obiettiva difficoltà di qualificare l’atto in questione, va rilevato che comunque lo
stesso sarebbe inammissibile perché non comunicato alla controparte, che la decisione cui ci
si richiama per dimostrare la fondatezza degli originari ricorsi non risulta passato in giudicato,
che non fu proposto tempestivo ricorso a questa Commissione avverso le ricordate decisioni
di reiezioni e che l’eventuale qualificazione dell’atto stesso come di revocazione non sfuggirebbe
alla sanzione di improseguibilità, per non essere stata ritualmente proposta.
Consegue l’incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dfichiara improponibile il ricorso come proposto dalla A.C.
Mario Micheli di Capannori (Lucca) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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