F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 14/6/04 APPELLO DELL’A.C. CETRARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CETRARO/ BELVEDERE DEL 7.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 108 del 6.4.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 14/6/04
APPELLO DELL’A.C. CETRARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CETRARO/
BELVEDERE DEL 7.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 108 del 6.4.2004)
Con telegramma del 7.4.2004 la A.C. Cetraro richiedeva copia degli atti ufficiali relativi
alla decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Calabria, resa con
Com. Uff. n. 108 del 6 aprile 2004, con la quale veniva respinto il reclamo avverso la regolarità
della gara Cetraro/Belvedere (0-2) del 7.3.2004 per presunta posizione irregolare
dei calciatori Matich Sergio e Morales Esteban.
A seguito di ricezione di copia degli atti del procedimento, la A.C. Cetraro non inviava
motivi di reclamo.
L’appello è inammissibile.
Prescrive infatti l’art. 33.2 C.G.S. che a seguito della richiesta di copia degli atti la
parte deve inviare i motivi di reclamo alla C.A.F. entro sette giorni dal ricevimento degli
stessi.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 lett. a)
C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti
ufficiali, l’appello come sopra proposto dall’A.C. Cetraro di Cetraro Marina (Cosenza).
Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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