F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 14/6/04 APPELLO DEL S.S.V. NATURNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NEUGRIES/ NATURNO DEL 14.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano – Com. Uff. n. 40 dell’1.4.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 14/6/04
APPELLO DEL S.S.V. NATURNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NEUGRIES/
NATURNO DEL 14.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano - Com. Uff. n. 40 dell’1.4.2004)
Con rituale appello proposto in data 7.4.2004 la S.S.V. Naturno ha adito la C.A.F. a
seguito del rigetto del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Provinciale di Bolzano in merito alla gara F.C. Neugries/S.S.V. Naturno del 14.3.2004 sostenendo
la presunta posizione irregolare di tesseramento del calciatore del F.C. Neugries
Wolf Julius Peter Tillmann.
Deduce l’appellante Naturno che il calciatore Wolf sia stato tesserato dal Neugries, in
data 30.1.2004, con “status 70” di “dilettante mai tesserato all’estero” erroneamente in
quanto da ricerche da loro effettuate direttamente presso la Federazione Tedesca risulterebbe
già essere stato tesserato nell’anno 1997 e per tanto non in diritto di richiedere il
tesseramento con il sopracitato status, dovendosi viceversa richiedere in tal caso il “transfert”
alla Federazione Tedesca per il tramite della Federazione Italiana e risultando così
in posizione irregolare.
Esaminato l’appello nella riunione del 3.5.2004 la C.A.F. ha emesso ordinanza di remissione
degli atti del procedimento alla Commissione Tesseramenti con richiesta di giudizio
circa la regolarità della posizione di tesseramento del calciatore Wolf.
Nella riunione del 25.5.2004 la Commissione Tesseramenti, con ordinanza, ha disposto
di assumere informazioni presso la Federazione Tedesca circa l’eventuale precedente
tesseramento del calciatore Wolf. Nella successiva riunione del 3.6.2004 la Commissione
Tesseramenti, preso atto che il calciatore Wolf - come attestato dalla Federazione Tedesca
- è stato precedentemente tesserato in favore di società tedesca e che all’atto della richiesta
del tesseramento in favore della società italiana Neugries ha dichiarato di non essere
mai stato tesserato all’estero ottenendo per questo il precitato “status 70” con conseguente
vincolo a tempo indeterminato, ha disposto l’annullamento ex tunc del tesseramento
del calciatore Wolf in favore della società Neugries.
La C.A.F., conseguentemente a tale pronunciamento non può che accogliere il reclamo
della S.S.V. Naturno, disponendo nei confronti della F.C. Neugries la sanzione della
perdita della gara F.C. Neugries/S.S.V. Naturno del 14.3.2004 per 0-3 per la posizione irregolare
del calciatore Wolf, in applicazione dell’art. 12 comma 5 C.G.S..
Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal
S.S.V. Naturno di Naturno (Bolzano), annulla l’impugnata delibera, ed infligge alla S.C.
Neugries-Executive la sanzione di perdita della suindicata gara con il punteggio 0-3 e dispone
restituirsi la tassa versata.
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