• Stagione sportiva: 2003/2004
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 14/6/04
APPELLO DELL’A.S. VALDERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
AL SIG. CONSOLONI VITO – PRESIDENTE A.S. VALDERA CALCIO – FINO
AL 30.4.2005, NONCHÉ AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI e 2.000,00
E LA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI DA SCONTARE NELLA CLASSIFICA DEL
CAMPIONATO 2004/2005 IN TUTTI I CAMPIONATI DELLA CATEGORIA ALLIEVI AI
QUALI PARTECIPERANNO LE SQUADRE DELL’A.S. VALDERA CALCIO, INFLITTE
A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE
RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 2 COMMA
4 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana
del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 44 del 20.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 14/6/04
APPELLO DELL’A.S. VALDERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
AL SIG. CONSOLONI VITO - PRESIDENTE A.S. VALDERA CALCIO - FINO
AL 30.4.2005, NONCHÉ AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI e 2.000,00
E LA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI DA SCONTARE NELLA CLASSIFICA DEL
CAMPIONATO 2004/2005 IN TUTTI I CAMPIONATI DELLA CATEGORIA ALLIEVI AI
QUALI PARTECIPERANNO LE SQUADRE DELL’A.S. VALDERA CALCIO, INFLITTE
A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE
RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 2 COMMA
4 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana
del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 44 del 20.5.2004)
Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 44
del 20 maggio 2004, infliggeva al Sig. Consoloni Vito, Presidente dell’A.S. Caldera Calcio,
la sanzione dell’inibizione fino al 30.4.2005 e le sanzioni dell’ammenda di sei punti da
scontare nella classifica del campionato 2004/2005, in tutti i campionati della Categoria
Allievi ai quali parteciperanno le squadre dell’A.S. Valdera, per violazione, rispettivamente,
dell’art. 1 comma 1 e art. 2 comma 4 C.G.S..
Avverso tale decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, l’avvocato
Antonio Vannucci Zauli, con una serie di motivi in fatto e in diritto.
Preliminarmente va osservato che l’appello deve essere dichiarato inammissibile
perché proposto da persona non legittimata, ai sensi degli art. 29 comma 1 n. 1 e 30
comma 8 C.G.S..
L’avvocato Vannucci Zauli aveva, infatti, la delega, solo, per difendere in giudizio e
non, anche, per firmare il ricorso.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 comma 1 n. 1
C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l’appello, come sopra proposto
dall’A.S. Valdera Calcio di Calcinaia (Pisa). Dispone incamerarsi la tassa versata.
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APPELLO DELL’A.S. VALDERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
AL SIG. CONSOLONI VITO – PRESIDENTE A.S. VALDERA CALCIO – FINO
AL 30.4.2005, NONCHÉ AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI e 2.000,00
E LA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI DA SCONTARE NELLA CLASSIFICA DEL
CAMPIONATO 2004/2005 IN TUTTI I CAMPIONATI DELLA CATEGORIA ALLIEVI AI
QUALI PARTECIPERANNO LE SQUADRE DELL’A.S. VALDERA CALCIO, INFLITTE
A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE
RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 2 COMMA
4 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana
del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 44 del 20.5.2004)"