F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 14/6/04 APPELLO DELLO S.C. MADONNA DI CAMPAGNA – AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PULZELLA ANTONIO IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 27/D del 12.5.2004); – AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANMAURESE PIANESE/MADONNA DI CAMPAGNA DELL’8.2.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 43 del 20.5.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 14/6/04 APPELLO DELLO S.C. MADONNA DI CAMPAGNA - AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PULZELLA ANTONIO IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 27/D del 12.5.2004); - AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANMAURESE PIANESE/MADONNA DI CAMPAGNA DELL’8.2.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 43 del 20.5.2004) Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 20 maggio 2004, infliggeva alla società Madonna di Campagna la sanzione della perdita della gara Sanmaurese Pianese/Madonna di Campagna dell’8.2.2004, con il risultato di 3-0 e l’ammenda di 52 euro e al calciatore della predetta società, Polzella Antonio la sanzione della squalifica fino al 18.6.2004. La decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado si è basata sulla decisione della Commissione Tesseramenti, che ha dichiarato nullo il tesseramento, in data 17.1.2004, del calciatore Polzella Antonio, in favore della S.C. Madonna di Campagna. Di conseguenza, la partecipazione alla gara in oggetto del Polzella (già tesserato per la stagione 2003/2004 in favore del G.S. Mappanese) è stata, correttamente, considerata, ex art. 40 N.O.I.F., illegittima e ha comportato, per l’odierna ricorrente, la perdita della gara che ci occupa. Avverso questa decisione ha proposto appello Francesco Decunsolo, Presidente dello Sport Club Madonna di Campagna, con una serie di motivi in fatto e in diritto. L’appello è infondato e non può essere accolto. Le motivazioni dell’impugnata decisione sono, infatti, condivisibili e devono intendersi, quì, integralmente riportate. I motivi di appello non inficiano questa conclusione. Per ordine logico vanno, preliminarmente, affrontate le doglianze circa la decisione della Commissione Tesseramenti. La difesa ha riconosciuto di “non avere avuto a disposizione (al momento della presentazione del ricorso) l’integrale motivazione del provvedimento della predetta Commissione. La tesi difensiva è quella della nullità del tesseramento di Polzella Antonello in favore della società G.S. Mappanese, in quanto “il giocatore si chiama Antonio e non Antonello, come risulta dal proprio certificato di stato di famiglia e dalla sottoscrizione apposta dal medesimo in calce alla stessa”. Il rilievo non può essere condiviso in quanto gli accertamenti disposti dalla Commissione Tesseramenti hanno portato alla conclusione che “la certificazione anagrafica allegata ad entrambe le richieste di tesseramento è coincidente sicché deve escludersi alcuna ipotesi di omonimia”. Per quanto concerne il profilo della buona fede dell’odierna ricorrente, correttamente la Commissione Tesseramenti ha osservato che “il Polzella aveva presentato un nulla osta allo Sport Club Madonna di Campagna per svolgere allenamenti (che non può essere considerato “un comportamento concludente per la definitiva risoluzione del vincolo tra il giocatore e il G.S. Mappanese” come sostenuto nei motivi) rilasciato dal G.S. Mappanese. È evidente che la società interessata, in presenza di tale documento, peraltro non prodotto, aveva l’obbligo di agire con la massima diligenza per accertarsi che in favore della citata società non esistesse un precedente tesseramento del Polzella”. Solo per completezza, va aggiunto che la ricorrente non fornisce elementi di riscontro circa la sua richiesta di notizie sulla situazione ad “un addetto” della Commissione Tesseramenti e che la problematica della regolarità del tesseramento del Polzella con il G.S. Mappanese esula dall’oggetto del presente giudizio. Ne consegue che tutte le sanzioni sportive disposte dal Giudice Sportivo di 2° Grado devono essere confermate. Va disposto l’incameramento di un’unica tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dallo S.C. Madonna di Campagna di Torino e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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