F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 14/6/04 APPELLO DEL G.S. BAGNOLESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 14.1.2007 INFLITTA AL SIG. MANFREDINI ISACCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 170 del 28.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 14/6/04
APPELLO DEL G.S. BAGNOLESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO
AL 14.1.2007 INFLITTA AL SIG. MANFREDINI ISACCO (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 170 del
28.5.2004)
Il G.S. Bagnolese ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare
del Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato sul C.U. n. 170
del 28 maggio 2004, con la quale è stata ridotta l’inibizione inflitta al dirigente Isacco
Manfredini fino al 14 gennaio 2007 in relazione ai fatti avvenuti durante la gara Bagnolese/
Rovigo del 10 gennaio 2004.
Il ricorrente chiede in via principale, la totale riforma della decisione impugnata e in
subordine la riduzione della sanzione inflitta al Manfredini.
Osserva la C.A.F. che dal referto dell’arbitro e dal supplemento di rapporto risulta
chiaramente la gravità del fatto ascritto al dirigente della Bagnolese che colpiva il direttore
di gara con un violento pugno al volto. Nessun dubbio può sussistere in ordine al riconoscimento
del responsabile effettuato tramite il Maresciallo dei Carabinieri intervenuto per
sedare la rissa. La sanzione inflitta appare congrua in relazione alla obiettiva gravità dell’episodio.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal G.S. Bagnolese
di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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