F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 14/6/04 APPELLO DELL’A.C. VENEZIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MESSINA/VENEZIA DEL 17.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 369 del 13.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 14/6/04
APPELLO DELL’A.C. VENEZIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MESSINA/VENEZIA
DEL 17.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale
Professionisti - Com. Uff. n. 369 del 13.5.2004)
L’A.C. Venezia 1907 S.r.l. in persona del legale rappresentante amministratore unico
Francesco Dal Cin ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul C.U. n. 369 del 13 maggio
2004 relativa alla gara Messina/Venezia del 17 aprile 2004, con la quale è stato respinto il
reclamo e confermata la decisione del Giudice Sportivo.
Sostiene la Società reclamante (ribadendo testualmente quanto già sostenuto davanti
alla Commissione Disciplinare) che il direttore di gara Luca Palanca, dopo l’espulsione del
portiere del Venezia Salvatore Soviero decretata al 37° del secondo tempo e dopo la violenta
rissa che ne era seguita della durata di non meno di 5-6 minuti, aveva fatto riprendere
il giuoco pur avendo già sancito con un triplice fischio la sospensione della gara. Tale
decisione era stata intesa dai calciatori del Venezia come una prosecuzione “proforma” al
fine di evitare ulteriori incidenti e quindi la partita era stata ripresa senza il benché minimo
agonismo. Inoltre il direttore di gara, omettendo di segnalare al quarto uomo i minuti di recupero
stabiliti, aveva fatto recuperare solo una minima parte dell’effettivo tempo perduto.
Tutto ciò comportava l’esistenza di gravissimi errori tecnici tali da inficiare la regolarità della
gara della quale si chiedeva l’annullamento e la conseguente ripetizione.
Premesso che l’utilizzo della prova TV, pure richiesta dalla ricorrente, al fine di stabilire
l’esatta dinamica degli episodi e dei presunti errori arbitrali, non è ammissibile in questa
sede, la C.A.F. osserva che la decisione della Commissione Disciplinare e da ritenersi
corretta in quanto basata sugli atti ufficiali di gara ed in particolare sul rapporto dell’arbitro.
In particolare quest’ultimo nella precisazione trasmessa al Giudice Sportivo della
L.N.P. (foglio 133) ha precisato di aver effettivamente emesso tre fischi ma non già con
l’intenzione di ritenere sospesa la gara ma solo per richiamare l’attenzione dei calciatori
coinvolti nell’enorme mischia venutasi a creare nei pressi della panchina del Messina. Ristabilita
la calma la gara poteva riprendere regolarmente e regolarmente essere portata a
termine dopo i minuti di recupero concessi per il tempo perduto durante i disordini e soggettivamente
valutati dall’arbitro stesso.
Come è noto il rapporto arbitrale è atto di fede privilegiata nei confronti del quale non
è ammissibile prova contraria. In particolare va poi tenuta presente la norma in base alla
quale la durata del recupero per interruzione di giuoco è sempre “a discrezione dell’arbitro”
vedi regolamento del giuoco del calcio regola n. 7.
Per questi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Venezia di Venezia
e dispone incamerarsi la tassa versata.
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