F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 21/6/04 APPELLO DELL’A.C. CASEI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORATORIO DON BOSCO/CASEI DEL 30.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 48 del 10.6.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 21/6/04 APPELLO DELL’A.C. CASEI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORATORIO DON BOSCO/CASEI DEL 30.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 48 del 10.6.2004) Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare ha accolto il reclamo proposto dalla società U.S. Oratorio Don Bosco relativamente alla gara in epigrafe, avendo condiviso l’assunto dell’originaria reclamante secondo cui la società A.C. Casei, attuale appellante, avrebbe fatto partecipare alla gara in questione il calciatore Roberto Salvagnini in posizione irregolare. Con il reclamo in trattazione, la A.C. Casei, che si è vista infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, oltre all’ammenda di e 77,00, nel proporre gravame ha chiesto, in via pregiudiziale, che venisse dichiarato inammissibile per tardività il recla- mo introduttivo dell’U.S. Oratorio Don Bosco e che comunque, nel merito, venisse ristabilito il risultato conseguito sul campo. Ma è l’odierno reclamo della Casei a dover essere dichiarato inammissibile per tardività, atteso che al tempestivo preannunzio di reclamo non ha fatto seguito, nei tempi dovuti, la trasmissione del necessario atto motivato, datato 11 giugno 2004 ma effettivamente inviato, via fax, solo il 16 giugno 2004, per di più senza prova di ricezione da parte della controparte; il tutto, dunque, in aperta violazione del chiaro ed inequivocabile disposto del Com. Uff. n. 117/A in data 20 gennaio 2004, recante, tra l’altro, la disciplina per l’abbreviazione dei termini procedurali per le gare di play-off. Per i sopraindicati motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per tardività, ai sensi Com. Uff. F.I.G.C. n. 117/A del 20.1.2004, l’appello come sopra proposto dall’A.C. Casei di Casei Gerola (Pavia). Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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