F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 21/6/04 APPELLO DEL C.S. FRASSATI RANICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASNIGO/FRASSATI RANICA DEL 30.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 48 del 10.6.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 21/6/04 APPELLO DEL C.S. FRASSATI RANICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASNIGO/FRASSATI RANICA DEL 30.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 48 del 10.6.2004) Con atto datato 11.6.2004, la soc. Frassati Ranica proponeva ricorso avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia con cui era stata inflitta la punizione sportiva della perdita della gara Castigo/Frassati Ranica, irrogata l’ammenda di 77,00 euro, inflitta la squalifica al calciatore Sefa Hamlet per una ulteriore gara e l’inibizione a tutto il 15.7.2004 all’accompagnatore Giacomo Costa. Il predetto calciatore, nei play-off, aveva riportato una prima ammonizione in precedente gara ed una seconda ammonizione in gara successiva e ciò malgrado, era stato schierato nella partita di cui sopra. Sostiene la ricorrente che essendo stato il relativo provvedimento di squalifica riportato solo nel C.U. del 10.6.2004, mentre la gara era stata disputata il precedente 30.5, essa non era a conoscenza del provvedimento di squalifica e legittimamente aveva consentito a che il giocatore prendesse parte alla gara de qua. Alla fattispecie, fermo in linea generale il dettato dell’art. 17, commi 2 e 11 C.G.S., si applica, quale norma speciale, l’art. 14, n. 12, lett. C dello stesso codice, che recita: “la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salva l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari”, stante che trattasi di gare di play-off della L.N.D.. Può convenirsi che la dizione adottata non sia particolarmente felice, ma la stessa non può essere interpretata se non nel senso che il provvedimento del Giudice Sportivo è richiamato al solo fine di prevedere l’irrogazione di una sanzione più grave, ma la espulsione dal campo e la irrogazione, in due gare diverse, nei play-off, della ammonizione comportano la automatica squalifica per la gara successiva. In tal senso depongono per un verso l’equiparazione, ai fini che ne occupano, dell’espulsione alla seconda ammonizione in gare diverse, l’espresso riferimento alla gara successiva, che ovviamente prescinde dalla data di pubblicazione del C.U., e la ratio stessa di una norma dettata per i play-off, che logicamente impone rapidità applicative che, ove si prescindesse dall’automatismo, difficilmente sarebbe raggiungibile a livello dilettantistico. È appena il caso di aggiungere che non è ipotizzabile un trattamento differenziato al riguardo tra doppia ammonizione in gare diverse ed espulsione, atteso che la norma in questione equipara esplicitamente ai fini in esame le due fattispecie. Il reclamo deve essere dunque respinto: consegue l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto del C.S. Frassati Ranica di Ranica (Bergamo) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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