F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 21/6/04 APPELLO DELLA POL. CROPALATI AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DI RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI 3ª CATEGORIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 135 dell’1.6.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 21/6/04
APPELLO DELLA POL. CROPALATI AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DI RETROCESSIONE
AL CAMPIONATO DI 3ª CATEGORIA (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 135 dell’1.6.2004)
La Polisportiva Cropalati ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione
Disciplinare pubblicato su C.U. n. 44 del 19 maggio 2004, con la quale veniva
inflitta all’attuale ricorrente la punizione sportiva della perdita della gara contro l’Atletico
Acri del 16 maggio 2004, nonché l’esclusione della stessa dalla competizione dei play-out
e l’assegnazione al campionato di categoria inferiore.
Risulta che il ricorso è stato presentato fuori dai termini previsti e pertanto deve essere
dichiarato inammissibile.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per tardività, ai sensi del Com. Uff.
F.I.G.C. n. 117/A del 20.1.2004, l’appello come sopra proposto dalla Pol. Cropalati di Cropalati
(Cosenza). Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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