F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 21/6/04 APPELLO DELL’ARBITRO EFFETTIVO D’AMELIO AURELIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 25.7.2004, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 132 del 25.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 21/6/04
APPELLO DELL’ARBITRO EFFETTIVO D’AMELIO AURELIO AVVERSO LA SANZIONE
DELL’INIBIZIONE FINO AL 25.7.2004, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA
1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Calabria - Com. Uff. n. 132 del 25.5.2004)
Il Sig. D’Amelio Aurelio ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria pubblicata su C.U. n. 132 del 24 maggio
2004 con la quale veniva ritenuto responsabile della violazione di cui all’art. 1, comma
1, C.G.S. e colpito con la sospensione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per
mesi due.
Il D’Amelio, arbitro effettivo di calcio dal 1992 appartenente alla Sezione AIA di Cosenza
si è reso responsabile di aver fornito, prima dell’incontro San Lorenzo/Sporting Terranova
del 23.11.2003 (Campionato di 1ª Categoria) ai dirigenti delle due squadre ed alla
stampa presente false generalità.
Il ricorrente sostiene di non aver mai dato generalità diverse da quelle reali, come d’altra
parte risulta nel referto arbitrale della gara in oggetto. Ciò risulta smentito dalle minuziose
indagini svolte dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C. che hanno preso spunto dalla denuncia
presentata dal Presidente della Società San Lorenzo del Vallo Sig. Viceconte Antonio.
Nella relazione redatta dal collaboratore di detto Ufficio, avvocato Maurizio Borgo, risulta
in modo inequivoco che il direttore di gara si era presentato ai dirigenti delle squadre
fornendo il cognome “Mandolito”, circostanza questa riportata il giorno seguente dai
quotidiani locali.
Indipendentemente quindi dalle ragioni che hanno indotto il D’Amelio a tale comportamento
si deve ritenere provata la violazione addebitatagli e confermata la sanzione inflitta.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dell’arbitro effettivo
D’Amelio Aurelio e dispone incamerarsi la tassa versata.
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