F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 21/6/04 APPELLO DELL’ARBITRO EFFETTIVO D’AMELIO AURELIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 25.7.2004, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 132 del 25.5.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 21/6/04 APPELLO DELL’ARBITRO EFFETTIVO D’AMELIO AURELIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 25.7.2004, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 132 del 25.5.2004) Il Sig. D’Amelio Aurelio ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria pubblicata su C.U. n. 132 del 24 maggio 2004 con la quale veniva ritenuto responsabile della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. e colpito con la sospensione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per mesi due. Il D’Amelio, arbitro effettivo di calcio dal 1992 appartenente alla Sezione AIA di Cosenza si è reso responsabile di aver fornito, prima dell’incontro San Lorenzo/Sporting Terranova del 23.11.2003 (Campionato di 1ª Categoria) ai dirigenti delle due squadre ed alla stampa presente false generalità. Il ricorrente sostiene di non aver mai dato generalità diverse da quelle reali, come d’altra parte risulta nel referto arbitrale della gara in oggetto. Ciò risulta smentito dalle minuziose indagini svolte dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C. che hanno preso spunto dalla denuncia presentata dal Presidente della Società San Lorenzo del Vallo Sig. Viceconte Antonio. Nella relazione redatta dal collaboratore di detto Ufficio, avvocato Maurizio Borgo, risulta in modo inequivoco che il direttore di gara si era presentato ai dirigenti delle squadre fornendo il cognome “Mandolito”, circostanza questa riportata il giorno seguente dai quotidiani locali. Indipendentemente quindi dalle ragioni che hanno indotto il D’Amelio a tale comportamento si deve ritenere provata la violazione addebitatagli e confermata la sanzione inflitta. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dell’arbitro effettivo D’Amelio Aurelio e dispone incamerarsi la tassa versata.
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