F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 21/6/04 APPELLO DELL’A.S. SANTA SOFIA LICATA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL SIG. FALSONE GIOVANNI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., DELL’AMMENDA DI e 1.000,00 INFLITTA ALLA STESSA A.S. SANTA SOFIA LICATA, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 54 del 26.5.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 21/6/04 APPELLO DELL’A.S. SANTA SOFIA LICATA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL SIG. FALSONE GIOVANNI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., DELL’AMMENDA DI e 1.000,00 INFLITTA ALLA STESSA A.S. SANTA SOFIA LICATA, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 54 del 26.5.2004) Con ricorso ritualmente presentato la A.S. Santa Sofia Licata ha impugnato davanti a questa Commissione d’Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (C.U. n. 54 del 26 maggio 2004) che ha inflitto al tesserato Falzone Giovanni la sanzione sportiva della squalifica fino al 31.12.2004 e alla A.S. Santa Sofia Licata, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di euro 1.000,00. L’impugnata decisione trae origine da una iniziativa della Procura Federale che, a seguito delle risultanze dell’Ufficio Indagini, ha ritenuto di contestare al Falzone la violazione dell’articolo 1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva perché nella stagione sportiva 2002-2003 il predetto, tesserato come calciatore per la società Enna Calcio, aveva disputato alcune gare nei mesi di settembre/novembre 2002 nella squadra A.S. Santa Sofia Licata per la quale, nel medesimo periodo, aveva anche svolto attività di allenatore. Per tale fatto la A.S. Santa Sofia Licata era stata deferita e conseguentemente ritenuta responsabile dalla Commissione Disciplinare, ai sensi dell’articolo 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva. Il ricorso deve essere accolto. Dall’attento esame della documentazione in atti è rimasto infatti provato che nella stagione sportiva 2002-2003, il calciatore Falzone Giovanni diversamente da quanto assunto nell’atto di deferimento e nella conseguente delibera della Commissione Disciplinare non risulta tesserato per alcuna società né come calciatore, né come allenatore (v. certificazione in atti dell’Ufficio Tesseramento). L’erronea formulazione della incolpazione del Falzone comporta l’annullamento della delibera della Commissione Disciplinare che, non valutando adeguatamente le risultanze dell’Ufficio Indagini, ha ritenuto di irrogare la sanzione sportiva sopra indicata. Ne deriva che in accoglimento del gravame, la Commissione d’Appello Federale deve annullare la decisione della Commissione Disciplinare nei confronti di Falzone Giovanni e della società A.S. Santa Sofia Licata e trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto e più eventualmente a praticarsi, posto che, il Falzone risulta aver svolto attività per la A.S. Santa Sofia Licata nel periodo settembre-novembre 2002 senza essere regolarmente tesserato per detta società. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento come sopra proposto dall’A.S. Santa Sofia Licata di Licata (Agrigento), annulla l’impugnata delibera e rinvia gli atti alla Procura Federale per quanto eventualmente a praticarsi e dispone restituirsi la tassa versata.
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