F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 21/6/04 APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NON LUOGO A PROCEDERE NEI CONFRONTI DEL SIG. DONZELLA ELIO, “OSSERVATORE” DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO, NONCHÉ AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 380 del 27.5.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 21/6/04 APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NON LUOGO A PROCEDERE NEI CONFRONTI DEL SIG. DONZELLA ELIO, “OSSERVATORE” DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO, NONCHÉ AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 380 del 27.5.2004) La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 380 del 27 maggio 2004, deliberava, tra l’altro, di non potere procedere nei confronti del Sig. Elio Donzella della società Internazionale Milano e della predetta società, in quanto il primo non è un soggetto dell’ordinamento federale non essendo tesserato con la F.I.G.C.. Avverso questa decisione proponeva appello la Procura Federale, in via preliminare, richiedendo l’annullamento della predetta decisione e la rimessione degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per un nuovo esame del merito. La richiesta della Procura Federale è fondata e merita accoglimento. Dalla decisione della stessa Commissione Disciplinare si evince, infatti, che il Sig. Elio Donzella “pur non essendo tesserato con la F.I.G.C., è legato alla società Internazionale Milano s.p.a. da un regolare contratto di osservatore (sul punto, il Sig. Donzella ha ammesso il fatto). Ne consegue che il Sig. Donzella è un collaboratore della predetta società, ex art. 22 delle N.O.I.F. e, in tale sua qualifica, è tenuto all’osservanza della normativa federale e soggetto alla giurisdizione della giustizia sportiva. L’art. 27 comma 1 dello Statuto Federale afferma, infatti, che “tutti coloro, nell’ambito della Federazione, delle Leghe, delle società... svolgono qualsiasi attività a carattere agonistico o affine... hanno l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le norme federali da esso richiamate o derivate”. Questa Commissione ha, del resto, deciso in modo analogo nel procedimento riguardante la posizione del Sig. Pasquale Casillo, consulente di mercato dell’Avellino (v. Comunicato Ufficiale n. 33/C del 24.2.2004). Ne consegue che deve essere accolto il gravame della Procura Federale, annullata la predetta decisione della Commissione Disciplinare, alla quale vanno trasmessi gli atti per un nuovo giudizio. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla l’impugnata delibera, per insussistenza della dichiarata improcedibilità, con rinvio alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti
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