F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 21/6/04 APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NON LUOGO A PROCEDERE NEI CONFRONTI DEL SIG. DONZELLA ELIO, “OSSERVATORE” DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO, NONCHÉ AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 380 del 27.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 21/6/04
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI
NON LUOGO A PROCEDERE NEI CONFRONTI DEL SIG. DONZELLA ELIO, “OSSERVATORE”
DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO, NONCHÉ AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO
DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 380 del 27.5.2004)
La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione
pubblicata sul Com. Uff. n. 380 del 27 maggio 2004, deliberava, tra l’altro, di non potere
procedere nei confronti del Sig. Elio Donzella della società Internazionale Milano e della
predetta società, in quanto il primo non è un soggetto dell’ordinamento federale non essendo
tesserato con la F.I.G.C..
Avverso questa decisione proponeva appello la Procura Federale, in via preliminare,
richiedendo l’annullamento della predetta decisione e la rimessione degli atti alla Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per un nuovo esame del merito.
La richiesta della Procura Federale è fondata e merita accoglimento.
Dalla decisione della stessa Commissione Disciplinare si evince, infatti, che il Sig.
Elio Donzella “pur non essendo tesserato con la F.I.G.C., è legato alla società Internazionale
Milano s.p.a. da un regolare contratto di osservatore (sul punto, il Sig. Donzella ha
ammesso il fatto).
Ne consegue che il Sig. Donzella è un collaboratore della predetta società, ex art. 22
delle N.O.I.F. e, in tale sua qualifica, è tenuto all’osservanza della normativa federale e
soggetto alla giurisdizione della giustizia sportiva.
L’art. 27 comma 1 dello Statuto Federale afferma, infatti, che “tutti coloro, nell’ambito
della Federazione, delle Leghe, delle società... svolgono qualsiasi attività a carattere agonistico
o affine... hanno l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le norme
federali da esso richiamate o derivate”.
Questa Commissione ha, del resto, deciso in modo analogo nel procedimento riguardante
la posizione del Sig. Pasquale Casillo, consulente di mercato dell’Avellino (v. Comunicato
Ufficiale n. 33/C del 24.2.2004).
Ne consegue che deve essere accolto il gravame della Procura Federale, annullata
la predetta decisione della Commissione Disciplinare, alla quale vanno trasmessi gli atti
per un nuovo giudizio.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Procuratore
Federale, annulla l’impugnata delibera, per insussistenza della dichiarata improcedibilità,
con rinvio alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti
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