F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 59/C del 24/6/04 APPELLO DEL SIG. PUNZI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 5.11.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 44 del 20.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 59/C del 24/6/04
APPELLO DEL SIG. PUNZI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
FINO AL 5.11.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato
Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 44
del 20.5.2004)
Con atto d’appello ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., Punzi Francesco,
dirigente accompagnatore ufficiale della A.S. Ottavia Roma, ha proposto impugnazione
avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dal Giudice Sportivo di 2° Grado
presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con
C.U. n. 44 del 20 maggio 2004.
Quest’ultimo organo aveva confermato la decisione adottata dal Giudice Sportivo
con il C.U. n. 42 del 2 maggio 2004.
L’appellante ha rilevato, in particolare al punto 2 del ricorso così evidenziando la contraddittorietà
della decisione, di non essersi mai posizionato (dopo essere stato allontanato
dal terreno di giuoco dall’arbitro) per il restante tempo di gara nella tribuna del campo e
di non aver offeso o insultato l’assistente arbitrale.
Ha soggiunto di essersi posto sul versante opposto del campo di giuoco, vicino ai binari
della ferrovia Roma-Viterbo, e di essere stato di continuo disturbato dal passaggio
dei treni; per tali ragioni comunicò disposizioni tecniche al massaggiatore a mezzo sms.
Orbene, rileva questo decidente che l’appello in esame è, sullo specifico punto, fondato.
Dall’esame dell’audizione del direttore di gara Angelo Zappa, sentito l’1 giugno 2004
dal Giudice Sportivo di 2° Grado, si ricava che: “...sul lato dove si posizionò il Punzi scorre
la ferrovia. Preciso, per quello che ho potuto constatare di persona, che il Pinzi non si allocò
mai in tribuna”.
Dalla lettura della decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado, si ricava che detto organo
ha così motivato la circostanza in esame: “...appare opportuno dare atto che l’arbitro,
nel reso supplemento, abbia attestato la veridicità del reclamo, sul punto che il Punzi
mai si allocò in tribuna, come era stato affermato, in maniera evidentemente erronea, dall’assistente
arbitrale”.
Tuttavia, il predetto organo ha disatteso quanto puntualmente rilevato in fatto ed ha
deliberato di rigettare il reclamo del Punzi, in tal modo violando il disposto della norma di
cui all’art. 33/1 lett. C C.G.S. incorrendo nel vizio di contraddittorietà della motivazione
della decisione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte.
L’odierno appello, dunque, deve essere parzialmente accolto e conseguentemente
deve disporsi la restituzione della tassa versata.
Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto
dal Sig. Punzi Francesco, riduce al 5.9.2004 la sanzione dell’inibizione già inflitta dai primi
giudici al reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.
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