F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 59/C del 24/6/04 APPELLO DEL SIG. PUNZI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 5.11.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 44 del 20.5.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 59/C del 24/6/04 APPELLO DEL SIG. PUNZI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 5.11.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 44 del 20.5.2004) Con atto d’appello ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., Punzi Francesco, dirigente accompagnatore ufficiale della A.S. Ottavia Roma, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con C.U. n. 44 del 20 maggio 2004. Quest’ultimo organo aveva confermato la decisione adottata dal Giudice Sportivo con il C.U. n. 42 del 2 maggio 2004. L’appellante ha rilevato, in particolare al punto 2 del ricorso così evidenziando la contraddittorietà della decisione, di non essersi mai posizionato (dopo essere stato allontanato dal terreno di giuoco dall’arbitro) per il restante tempo di gara nella tribuna del campo e di non aver offeso o insultato l’assistente arbitrale. Ha soggiunto di essersi posto sul versante opposto del campo di giuoco, vicino ai binari della ferrovia Roma-Viterbo, e di essere stato di continuo disturbato dal passaggio dei treni; per tali ragioni comunicò disposizioni tecniche al massaggiatore a mezzo sms. Orbene, rileva questo decidente che l’appello in esame è, sullo specifico punto, fondato. Dall’esame dell’audizione del direttore di gara Angelo Zappa, sentito l’1 giugno 2004 dal Giudice Sportivo di 2° Grado, si ricava che: “...sul lato dove si posizionò il Punzi scorre la ferrovia. Preciso, per quello che ho potuto constatare di persona, che il Pinzi non si allocò mai in tribuna”. Dalla lettura della decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado, si ricava che detto organo ha così motivato la circostanza in esame: “...appare opportuno dare atto che l’arbitro, nel reso supplemento, abbia attestato la veridicità del reclamo, sul punto che il Punzi mai si allocò in tribuna, come era stato affermato, in maniera evidentemente erronea, dall’assistente arbitrale”. Tuttavia, il predetto organo ha disatteso quanto puntualmente rilevato in fatto ed ha deliberato di rigettare il reclamo del Punzi, in tal modo violando il disposto della norma di cui all’art. 33/1 lett. C C.G.S. incorrendo nel vizio di contraddittorietà della motivazione della decisione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte. L’odierno appello, dunque, deve essere parzialmente accolto e conseguentemente deve disporsi la restituzione della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Sig. Punzi Francesco, riduce al 5.9.2004 la sanzione dell’inibizione già inflitta dai primi giudici al reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it