F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 28/7/03 RECLAMO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO LA DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE EZEONWY CELESTINE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 28/D – Riunione del 16.4.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 28/7/03 RECLAMO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO LA DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE EZEONWY CELESTINE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 28/D - Riunione del 16.4.2003) Con telegramma del 27.5.2003 il F.C. Casertana preannunciava appello, con richiesta di copia degli atti ufficiali, avverso la decisione della Commissione Tesseramenti pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 28/D del 16 aprile 2003. Non pervenivano, però, a questa Commissione i motivi a sostegno del citato gravame. Osserva, pertanto, preliminarmente la C.A.F. che, in applicazione dell’art. 33 n. 2 C.G.S., l’appello deve essere dichiarato inammissibile per mancata presentazione dei motivi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33.2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento di copia degli atti, l’appello del F.C. Casertana di Caserta come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.
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