F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DEL CALCIATORE D’IGNAZIO PULPITO GILBERTO AVVERSO L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO ECONOMICO DEPOSITATO IL 26.2.2003 CON IL TARANTO CALCIO ED IL DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 28/D – Riunione del 16.4.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03
RECLAMO DEL CALCIATORE D’IGNAZIO PULPITO GILBERTO AVVERSO L’INVALIDITÀ
DEL CONTRATTO ECONOMICO DEPOSITATO IL 26.2.2003 CON IL
TARANTO CALCIO ED IL DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione
Tesseramenti - Com. Uff. n. 28/D - Riunione del 16.4.2003)
Con atto del 7.3.2003 la soc. Taranto Calcio srl proponeva rituale e tempestivo reclamo
avverso la validità del contratto economico depositato il 26.2.2003 presso la Lega
Professionisti Serie C dal calciatore D’Ignazio Pulpito Gilberto, deducendo la nullità formale
e sostanziale dello stesso. Sosteneva in particolare che il contratto, avente la dicitura
aggiunta a penna integrazione a garanzia, era stato stipulato il 6.9.2002 e non
l’1.1.2003, come risultava dalla copia depositata in Lega dal calciatore; in ogni caso, che
l’atto era stato sottoscritto a titolo di garanzia per l’ipotesi di una completa guarigione del
D’Ignazio da un grave infortunio al ginocchio sinistro che l’aveva colpito il 31.8.2001 e che
ne aveva compromesso la regolare partecipazione all’attività agonistica.
Posto a conoscenza del reclamo il D’Ignazio chiedeva la ratifica del contratto, affermando
che l’accordo scritto costituiva una sorta di controdichiarazione che doveva garantirlo
in relazione al contratto (simulato) del 30.8.2002, sottoscritto nell’esclusivo interesse
della società in relazione al deposito delle fideiussioni per l’insieme dei contratti con i calciatori
per la stagione 2002/2003.
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 28/D relativo alla riunione del 16.4.2003 la
Commissione Tesseramenti respingeva la ricostruzione dei fatti proposta dalla società rilevando,
in sintesi, che il contratto del 30.8.2002 non faceva riferimento alcuno alle condizioni
fisiche del calciatore (che aveva cessato le cure mediche, peraltro, in epoca anteriore ed
era stato impiegato in diverse gare di campionato e di Coppa Italia) e che il contratto con la
dicitura a garanzia non traeva origine, perciò, dallo stato di salute del calciatore, ma dall’esigenza
di integrare il contratto del 30 agosto; esigenza derivante dalla previsione di un importo
irrisorio rispetto all’importo originario e dalla conseguente necessità di garantire il
D’Ignazio, per l’appunto, rispetto al contratto del 30.8.2002, simulato tra le parti nell’interesse
della società e per via delle fideiussioni che questa avrebbe dovuto prestare.
La Commissione accoglieva in toto, dunque, la versione del calciatore, ma nell’esaminare
la regolarità formale del contratto e la tempestività del deposito, osservava, quanto
alla prima, che la mancanza della data non era motivo di nullità (tra i requisiti previsti
dall’art. 2 dell’Accordo Collettivo non è prevista a pena di nullità, scriveva, la data di stipulazione);
rilevava invece, a proposito della seconda, che per ragioni logiche derivanti dalla
natura dell’accordo questo doveva supporsi raggiunto in epoca immediatamente successiva
al contratto del 30 agosto. Poiché il deposito era avvenuto il 26.2.2003, e cioè ben oltre
il termine di giorni 60 previsto dall’art. 3, comma primo, dell’Accordo, il contratto doveva
considerarsi non produttivo di effetto alcuno.
Avverso tale decisione proponeva appello il D’Ignazio che insisteva sulla sua versione
dei fatti ribadendo, in particolare, che il contratto a garanzia era stato concluso qualche
mese dopo rispetto al 30.8.2002, e cioè quel giorno 1.1.2003 che figurava sul contratto
stesso. Dovendosi considerare tempestivo, di conseguenza, il deposito presso la
Lega, chiedeva che fosse dichiarato pienamente valido ed efficace.
L’unica questione sulla quale questa Commissione è chiamata a pronunziarsi riguardo
la tempestività o meno del deposito del contratto a garanzia, da parte del D’Ignazio,
presso la Lega Professionisti Serie C; deposito avvenuto, come rilevato più volte in precedenza,
il 26.2.2003. Quanto alle altre questioni, rilevato che sono state decise dalla Commissione
Tesseramenti in modo che questa Commissione condivide in pieno, è appena il
caso di osservare che non costituiscono oggetto del presente giudizio d’appello, visto che
la società Taranto che a suo tempo ha dato luogo al procedimento ha ritenuto di non proporre
impugnazione nonostante una ricostruzione dei fatti da parte della Commissione di
prima istanza che recepisce in pieno non la sua, ma la tesi dell’odierno appellante.
Così stando le cose occorre dar per certo che il contratto a garanzia è intervenuto
non con riferimento alle condizioni di salute del calciatore (peraltro ripresosi dall’infortunio
dell’agosto del 2001 in epoca ampiamente antecedente), ma al compenso fatto figurare
nel contratto del 30.8.2002, di gran lunga inferiore (per ragioni connesse ad esigenze della
società) all’originario compenso del contratto del 2001. Bisogna individuarne soltanto
l’epoca, indicata dalla società Taranto nel settembre 2002 e fissata dalla Commissione
Tesseramenti in quella immediatamente successiva al contratto dell’agosto del 2003, cui il
contratto a garanzia era funzionalmente collegato. Quanto alla tesi della società non può
sfuggire come a fronte della data 1.1.2003 del contratto depositato dal D’Ignazio la stessa
altro non abbia fatto che indicarne una diversa, senza offrire in proposito prova di alcun
genere. Si è trattato da parte della società di una mera indicazione che, priva com’è di riscontri,
non può costituire prova della falsità della data del documento del D’Ignazio. Non
lo costituisce anche perché resa nel contesto di una versione dei fatti che si è dimostrata
del tutto inattendibile.
La Commissione Tesseramenti è giunta ad individuare la data del contratto sulla base
di sole considerazioni logiche. Da ritenersi, per la verità, largamente condivisibili, ma
che non consentono di fissare l’epoca del contratto in modo assolutamente certo: settembre
2002 e non, ad esempio, alcune settimane dopo. È vero, infatti, che il contratto
depositato dal D’Ignazio va concettualmente collegato al contratto del 30.8.2002, costituendo
la garanzia del calciatore a fronte dei minori importi del contratto stesso, ma non
si vede per quale ragione detta garanzia non possa essere stata formalizzata (per un
qualsivoglia motivo) settimane dopo rispetto al contratto dell’agosto, invece che immediatamente,
come supposto dalla Commissione Disciplinare. Se si considera che al momento
i rapporti tra società e calciatore erano improntati a normale correntezza e che
nessuna particolare ragione suggeriva una qualche urgenza, ben può ritenersi che il
contratto a garanzia risaliva a quel 1° gennaio 2003 che è la data che figura nel contratto;
data che può essere ritenuta falsa solo sulla base di dati di fatto certi e non sulla base
di semplici supposizioni.
In assenza di prove certe della falsità della data, insomma, deve ritenersi che il contratto
depositato dal D’Ignazio presso la Lega Professionisti è stato sottoscritto il 1° gennaio
2003 e, di conseguenza, che il deposito (avvenuto il 26 febbraio dello stesso anno) è
stato tempestivo. In accoglimento dell’appello del calciatore, il contratto stesso va dichiarato
pienamente valido ed efficace tra le parti.
Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come sopra proposto dal calciatore D’Ignazio
Pulpito Gilberto, annullando l’impugnata delibera e dichiara la validità del contratto
economico depositato in data 26.2.2003 stipulato dal reclamante con il Taranto Calcio.
Ordina restituirsi la tassa versata.
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