F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DELLA S.C. MEDITERRANEA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DI CORRISPETTIVO CONSEGUENTE AL TESSERAMENTO DA PARTE DELLA U.S. BATTIPAGLIESE DEL CALCIATORE DE GIORGIO PIETRO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 29/D dell’8.5.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DELLA S.C. MEDITERRANEA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DI CORRISPETTIVO CONSEGUENTE AL TESSERAMENTO DA PARTE DELLA U.S. BATTIPAGLIESE DEL CALCIATORE DE GIORGIO PIETRO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 29/D dell’8.5.2003) Con reclamo del 18.2.2003 la S.C. Mediterranea adiva la Commissione Vertenze Economiche facendo presente che in occasione della cessione alla U.S. Battipagliese dei calciatori De Giorgio Pietro e Magnabosco Antonio questa società si era obbligata a corrispondere la somma di L. 10.000.000 alla stipula del primo contratto da professionista da parte dei calciatori sopra citati e poiché il primo dei due era stato trasferito alla S.S.C. Napoli con contratto del 6.9.2002 chiedeva la condanna della U.S. Battipagliese alla corresponsione della somma pattuita. La Commissione, con sentenza resa pubblica con il Com. Uff. n. 29/D del giorno 8.5.2003, rigettava la richiesta osservando che nel caso di specie non ricorreva cessione alcuna trattandosi di giovane calciatore titolare di tesseramento giovanile annuale; in ogni caso che a norma dell’art. 95, comma 5, delle N.O.I.F. la scrittura andava considerata nulla ed inefficace; da ultimo, che nel caso in esame avrebbe potuto pattuirsi il premio di preparazione di cui all’art. 96 delle N.O.I.F., ma che a questo fine il documento sottoscritto dalla U.S. Battipagliese era privo dei requisiti minimi di validità di cui al comma 3 dell’articolo appena citato. Rigettava la richiesta della società reclamante, dunque, ed anzi deferiva alla Commissione Disciplinare i rappresentanti legali delle due società per avere posto in essere pratiche non consentite. Avverso tale decisione proponeva appello la S.C. Mediterranea che riconosceva come nel caso dei calciatori De Giorgio e Magnabosco non si trattasse di trasferimento e/o cessione, ma osservando che la scrittura doveva essere intesa come un riconoscimento di debito in seguito al regolamento tra le parti in ordine alla corresponsione del premio di preparazione; scrittura che andava valutata, dunque, non alla luce dell’art. 95 delle N.O.I.F. (che si riferiva alle ipotesi di trasferimento e/o cessione), ma dell’art. 96. Quanto alla ritenuta nullità, rilevava poi che l’art. 96 nel testo in vigore all’epoca della scrittura non prevedeva alcun requisito di validità in ordine a transazioni e convenzioni intercorse tra le parti. L’appello della S.C. Mediterranea, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile ma non può essere accolto. La stessa società appellante riconosce come nel caso in esame non si sia in presenza di cessione di contratto e/o di trasferimento visto che la qualifica di giovane calciatore del De Giorgio rendeva giuridicamente impossibile (l’espressione è contenuta nell’atto di appello) fattispecie come questa. Conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Vertenze Economiche, con la scrittura a firma della U.S. Battipagliese non si verte, dunque, nell’ipotesi di cui all’art. 95 delle N.O.I.F., ma in tema di premi di preparazione; tema disciplinato dal più volte ricordato art. 96 delle stesse N.O.I.F.. Così stando le cose non vi è dubbio che a norma del comma 2 dell’art. 96 delle N.O.I.F. l’odierna appellante avrebbe dovuto far valere il diritto alla corresponsione del premio innanzi alla Commissione Premi Preparazione; seguire l’iter procedurale minuziosamente indicato dal comma 3 dell’articolo in esame e ricorrere alla Commissione Vertenze Economiche soltanto in caso di impugnazione. Come invece non è avvenuto, dal momento che la S.C. Mediterranea ha adito da subito la Commissione Vertenze Economiche, senza attenersi ad alcuno dei passaggi procedurali, peraltro, di cui al ricordato comma 3. La completa irritualità della procedura seguita dalla società impedisce, di conseguenza, l’accoglimento dell’appello. Come correttamente già ritenuto in sede di giudizio di primo grado. A norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa reclamo deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello della S.C. Mediterrranea di Scalea (Cosenza) come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.
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