F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DEL CALCIATORE SQUILLACE GREGORIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 195 del 26.6.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DEL CALCIATORE SQUILLACE GREGORIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 195 del 26.6.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale riduceva al 30.11.2003 la squalifica (originariamente fino al 31.12.2003) comminata al calciatore Squillace Gregorio dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, per comportamento gravemente minaccioso ed intimidatorio tenuto effettuato a più riprese ed in momenti diversi nei confronti dell’arbitro che, nel corso della gara Castrovillari/Delianuova dell’1.6.2003, lo aveva espulso dal terreno di gioco (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale n. 195 del 26 giugno 2003). Ricorreva lo Squillace a questa Commissione d’Appello Federale sostenendo come la propria azione (aver puntato alla tempia dell’arbitro le mani a mo’ di pistola; averlo apostrofato con le parole “io ti ammazzo...; io ti sparo...”) fosse assolutamente inidonea a turbare la tranquillità dello Ufficiale di gara che, infatti... continuava ad arbitrare; e comunque dettata del particolare stato d’animo che pervade ogni sportivo in momenti altamente drammatici dell’agone sportivo. Chiedeva pertanto una notevole riduzione della squalifica inflittagli, sanzione ritenuta abnorme e sproporzionata. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia “solo” come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello del Sig. Squillace Gregorio, ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.
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