F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DEL PESCARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2003 INFLITTA AL SIG. IACONI IVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 315/C del 2.7.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03
RECLAMO DEL PESCARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
FINO AL 30.9.2003 INFLITTA AL SIG. IACONI IVO (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 315/C del 2.7.2003)
La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C accoglieva in parte
il reclamo di Iaconi Ivo, allenatore del Pescara Calcio, proposto avverso il provvedimento
di squalifica fino al 15.10.2003 dello stesso allenatore, adottato dal Giudice Sportivo in
data 9.6.2003 in relazione alla gara Martina/Pescara svoltasi in data 8.6.2003, e riduceva
la predetta squalifica al 30.9.2003.
Con l’appello in esame il ricorrente Iaconi chiede una riduzione della squalifica sulla
base del fatto che il ricorrente avrebbe tenuto un comportamento irriguardoso e non ingiurioso
verso il direttore di gara.
La Commissione osserva che il ricorrente non deduce motivi di diritto che possono
giustificare l’appello avverso la decisione della disciplinare, limitandosi alla richiesta di
una valutazione del fatto, che comporta in sostanza un terzo grado di giudizio, con conseguente
inammissibilità dell’appello in esame.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.,
l’appello come sopra proposto dal Pescara Calcio di Pescara e dispone incamerarsi la
tassa versata.
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