F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DELL’U.S. PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA SINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL SIG. RICCHIARI DARIO IN RELAZIONE ALLA GARA PANORMUS/PALERMO DELL’11.5.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 49 del 10.7.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DELL’U.S. PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA SINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL SIG. RICCHIARI DARIO IN RELAZIONE ALLA GARA PANORMUS/PALERMO DELL’11.5.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 49 del 10.7.2003) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 49 del 10 luglio 2003 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, decidendo in merito al comportamento tenuto dal Sig. Ricchiari Dario, allenatore della U.S. Palermo, in occasione della gara Panormus/Palermo del giorno 11.5.2003, infliggeva alla società la sanzione dell’ammenda di e 200,00 ed al Ricchiari quella della squalifica fino al 31.12.2003. Avverso tale decisione proponeva appello la U.S. Palermo osservando che la decisione era stata adottata sulla base del referto dell’arbitro di gara; arbitro che, nel caso particolare (torneo “Fair Play Esordienti”), altri non era se non un dirigente della soc. Panormus, il Sig. Bruscia Antonio. Trattandosi di soggetto “di parte” le cui affermazioni non potevano essere ritenute attendibili, chiedeva l’annullamento della decisione impugnata. L’impugnazione della U.S. Palermo, benché proposta nel rispetto dei termini procedimentali, non è ammissibile. A norma dell’art. 40, comma 7, lettere d) e d1) C.G.S., il reclamo a questa Commissione d’Appello Federale è ammesso, nel caso (come quello in esame) dei giudizi del Giudice Sportivo di 2° Grado del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, quando la squalifica abbia durata superiore ai dodici mesi. Poiché il Ricchiari è stato squalificato nel luglio 2003 fino al 31 dicembre dello stesso anno, e dunque per un periodo inferiore ai dodici mesi, l’appello deve essere dichiarato inammissibile. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’U. S. Palermo di Palermo ai sensi dell’art. 40.7 d/d1) C.G.S. e dispone incamerarsi la tassa versata.
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