F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DELL’U.S. PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA SINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL SIG. RICCHIARI DARIO IN RELAZIONE ALLA GARA PANORMUS/PALERMO DELL’11.5.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 49 del 10.7.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03
RECLAMO DELL’U.S. PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
SINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL SIG. RICCHIARI DARIO IN RELAZIONE ALLA
GARA PANORMUS/PALERMO DELL’11.5.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2°
Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
- Com. Uff. n. 49 del 10.7.2003)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 49 del 10 luglio 2003 il Giudice Sportivo di
2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica,
decidendo in merito al comportamento tenuto dal Sig. Ricchiari Dario, allenatore
della U.S. Palermo, in occasione della gara Panormus/Palermo del giorno 11.5.2003, infliggeva
alla società la sanzione dell’ammenda di e 200,00 ed al Ricchiari quella della
squalifica fino al 31.12.2003.
Avverso tale decisione proponeva appello la U.S. Palermo osservando che la decisione
era stata adottata sulla base del referto dell’arbitro di gara; arbitro che, nel caso
particolare (torneo “Fair Play Esordienti”), altri non era se non un dirigente della soc. Panormus,
il Sig. Bruscia Antonio. Trattandosi di soggetto “di parte” le cui affermazioni non
potevano essere ritenute attendibili, chiedeva l’annullamento della decisione impugnata.
L’impugnazione della U.S. Palermo, benché proposta nel rispetto dei termini procedimentali,
non è ammissibile.
A norma dell’art. 40, comma 7, lettere d) e d1) C.G.S., il reclamo a questa Commissione
d’Appello Federale è ammesso, nel caso (come quello in esame) dei giudizi del
Giudice Sportivo di 2° Grado del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, quando la
squalifica abbia durata superiore ai dodici mesi. Poiché il Ricchiari è stato squalificato nel
luglio 2003 fino al 31 dicembre dello stesso anno, e dunque per un periodo inferiore ai
dodici mesi, l’appello deve essere dichiarato inammissibile.
Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13,
C.G.S.).
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’U.
S. Palermo di Palermo ai sensi dell’art. 40.7 d/d1) C.G.S. e dispone incamerarsi la tassa
versata.
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