F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DEL CALCIO CATANIA E DEL SIG. RICCARDO GAUCCI AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI e 10.000,00 CIASCUNO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 30.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DEL CALCIO CATANIA E DEL SIG. RICCARDO GAUCCI AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI e 10.000,00 CIASCUNO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 30.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003) La Società Calcio Catania ed il Sig. Riccardo Gaucci personalmente hanno proposto ricorso a questa Commissione contro la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 357 del 24 giugno 2003, che aveva inflitto la sanzione dell’ammenda di e 10.000,00 a ciascuno di essi per violazione dell’art. 3 comma 1 e 4 comma 3 nonché art. 4 comma 5 C.G.S. contestata alla soc. Catania con atto di deferimento inoltrato alla Commissione Disciplinare dal Procuratore Federale in data 30 maggio 2003. Gli appellanti sostengono che le dichiarazioni rilasciate dal Gaucci e pubblicate dal quotidiano “Il Secolo XIX” del 28.5.2003, costituendo manifestazione del diritto di espressione e di critica non presentano estremi di offensività e lesività del prestigio delle istituzioni calcistiche e dei loro rappresentanti. Esse non sarebbero pertanto censurabili da parte degli organi disciplinari sportivi i quali, oltretutto, non avrebbero tenuto in alcuna considerazione il particolare momento in cui tali dichiarazioni vennero rilasciate, ovvero in un periodo contrassegnato da molteplici azioni promosse dalla soc. Catania Calcio contro la F.I.G.C. in sede di giustizia ordinaria. In via subordinata i ricorrenti deducono l’eccessività delle sanzioni, rilevando la disparità di trattamento sanzionatorio a loro danno rispetto a casi assolutamente analoghi in cui le sanzioni erano state irrogate dagli organi disciplinari in misura minore. La C.A.F. osserva che il ricorso è infondato e deve essere respinto, poiché l’accertamento compiuto dalla Commissione Disciplinare in ordine alla responsabilità disciplinare dei ricorrenti non appare censurabile, essendo sorretto da motivazione coerente ed esaustiva. È appena il caso di ribadire che affermazioni del tipo “è stato tutto un campionato pro-Napoli, pro-rigori al Napoli” ...”perché vogliono cacciare in C il Catania, una città del Sud” non possono non essere intese nel loro significato letterale di lesione del prestigio e dell’onore delle istituzioni calcistiche e di negazione della correttezza dello svolgimento del campionato in questione. Esse esorbitano pertanto dalla manifestazione del diritto di critica. Nessun rilievo può assumere il particolare momento in cui le dichiarazioni del Gaucci vennero pronunciate, non potendosi rinvenire alcun nesso tra le accuse di gestione parziale e scorretta del Campionato di Serie B ed i ricorsi promossi in sede di giustizia ordinaria della Soc. Catania, che notoriamente avevano ad oggetto la legittimità di decisioni assunte da organi della giustizia sportiva. Le sanzioni irrogate in primo grado sono congrue in relazione alla portata delle dichiarazioni ed alla qualifica del Gaucci, nonché all’assenza di precedenti specifici a carico dello stesso, come precisato nella motivazione della decisione impugnata. La pretesa disparità di trattamento rispetto ad altri procedimenti disciplinari è del tutto indimostrata ed insussistente, dal momento che ogni fattispecie è diversa dalle altre ed è quindi impossibile stabilire un confronto, anche sotto il profilo sanzionatorio, tra casi non perfettamente identici. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Calcio Catania di Catania e dal Sig. Riccardo Gaucci e ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it