• Stagione sportiva: 2003/2004
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03
RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER MESI 10 AL SIG. RICCARDO GAUCCI E DELL’AMMENDA DI e
80.000,00 ALLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 27, COMMI 1, 2 E SEGUENTI DELLO STATUTO; DELL’ART. 1
COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA
A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO DEL 30.5.2003 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 6
del 17.7.2003)
RECLAMO DEL CALCIO CATANIA E DEL SIG. RICCARDO GAUCCI AVVERSO
LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 10 AL SIG. RICCARDO GAUCCI E
DELL’AMMENDA DI e 80.000,00 ALLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, RISPETTIVAMENTE
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27, COMMI 1, 2 E SEGUENTI DELLO
STATUTO; DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER
RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA
FEDERALE DEL 30.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 6 del 17.7.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03
RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER MESI 10 AL SIG. RICCARDO GAUCCI E DELL’AMMENDA DI e
80.000,00 ALLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 27, COMMI 1, 2 E SEGUENTI DELLO STATUTO; DELL’ART. 1
COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA
A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO DEL 30.5.2003 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 6
del 17.7.2003)
RECLAMO DEL CALCIO CATANIA E DEL SIG. RICCARDO GAUCCI AVVERSO
LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 10 AL SIG. RICCARDO GAUCCI E
DELL’AMMENDA DI e 80.000,00 ALLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, RISPETTIVAMENTE
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27, COMMI 1, 2 E SEGUENTI DELLO
STATUTO; DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER
RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA
FEDERALE DEL 30.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 6 del 17.7.2003)
In seguito a deferimento del Procuratore Federale del 30.5.2003 la Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 6
del 17 luglio 2003, sanzionava il Sig. Riccardo Gaucci, Amministratore Unico della Società
Calcio Catania S.p.A., per violazione dell’art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto della
F.I.G.C. e dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e la Società Calcio Catania S.p.A. per responsabilità
diretta ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. per avere, senza preventiva autorizzazione,
proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Distaccata
di Catania, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di cui
al Comunicato Ufficiale n. 12/CF della Corte Federale in merito alla gara Catania/Siena
del 12 aprile 2003, infliggendo la sanzione dell’inibizione per dieci mesi a Riccardo Gaucci
e quella dell’ammenda di e 80.000,00 alla Soc. Catania.
Avverso la decisione della Commissione Disciplinare hanno proposto ricorso sia il
Procuratore Federale, sia il Calcio Catania ed il Sig. Riccardo Gaucci personalmente.
Il primo rileva la manifesta contraddittorietà tra i motivi della decisione e le sanzioni
irrogate, immotivatamente riduttive rispetto alle richieste formulate dalla Procura Federale
in seguito ad attenta analisi dei precedenti giurisprudenziali riguardanti casi analoghi a
quello in esame. Chiede pertanto che la C.A.F. voglia sanzionare il Sig. Riccardo Gaucci
con l’inibizione di anni due ed applicare l’ammenda di e 100.000,00 alla Soc. Calcio Catania
S.p.A..
Il Gaucci e la Soc. Catania, nel loro appello, sostengono invece che l’azione giudiziaria
intrapresa avanti al T.A.R. Sicilia non si poneva in contrasto con i regolamenti ed i prin-
cipi dell’Ordinamento sportivo, segnatamente lo Statuto Federale ed il C.G.S., essendo
intesa a ripristinare la legalità dei principi stessi ed il corretto funzionamento degli organi
della Giustizia Sportiva. Essa tendeva quindi non ad ottenere la riforma nel merito di una
decisione assunta dagli Organi di Giustizia Sportiva, bensì a ripristinare il corretto funzionamento
dei vari organi ad essa appartenenti, in maniera corrispondente a quanto previsto
dal C.G.S., che stabilisce l’assoluta inappellabilità e definitività delle decisioni rese
dall’organo di ultima istanza. Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale si era reso
assolutamente inevitabile, stante l’oggettiva impossibilità di esperire alcun rimedio interno
alla F.I.G.C. di rango gerarchicamente sovraordinato rispetto alla Corte Federale. In via
subordinata, gli appellanti eccepiscono l’eccessività delle sanzioni irrogate e la disparità
di trattamento rispetto ad analoghe fattispecie precedentemente sanzionate in maniera
meno afflittiva. Chiedono pertanto il proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, la
riduzione delle sanzioni adottate dalla Commissione Disciplinare, da contenere nell’ammenda
di e 10.000,00 nei confronti della Società e nell’inibizione per due mesi nei confronti
del tesserato.
La C.A.F., previa riunione dei procedimenti per evidenti ragioni di connessione, ritiene
che entrambi gli appelli debbano essere respinti.
L’impugnazione proposta in via principale dal Gaucci e dalla Soc. Catania è priva di
fondamento, non potendosi dubitare che la proposizione del ricorso al T.A.R. per la Sicilia
al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento della Corte Federale relativo alla gara
Siena/Catania del 12.4.2003, senza preventiva autorizzazione ad adire le vie legali, configura
una violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., con riferimento all’art. 27 dello Statuto
della F.I.G.C. che al comma 2 prevede l’obbligo per tutti gli affiliati di assumere, definitiva
efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla
F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività
sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Ogni violazione
od azione comunque tendente all’elusione dell’obbligo suddetto determina sanzioni
sino alla misura della revoca della affiliazione, per le società e le associazioni, e della radiazione
per le persone fisiche. Non può essere invocata come scriminante l’oggettiva impossibilità
di esperire alcun rimedio interno alla F.I.G.C. di rango gerarchicamente sovraordinato
rispetto alla Corte Federale, poiché il Gaucci e la Società Catania, una volta esauriti
i gradi di giustizia domestica, avrebbero potuto rivolgersi alla Camera di conciliazione ed
arbitrato per lo sport istituita presso il C.O.N.I. ovvero alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.,
come previsto in forma obbligatoria dallo stesso art. 27 dello Statuto ai commi 3, 4 e 5.
Accertata così la formale violazione dei divieti imposti dall’art. 27 dello Statuto della
F.I.G.C., nessun rilievo può essere attribuito all’asserita fondatezza delle ragioni fatte valere
in sede giurisdizionale ovvero all’urgenza indilazionabile dell’azione proposta dinanzi
al T.A.R. sia perché tali circostanze non fanno venir meno l’antigiuridicità della condotta
posta in essere dagli incolpati in contrasto con i principi statutari sia perché, come rilevato
dai primi giudici, l’intento di tutela avrebbe potuto essere perseguito previa richiesta di apposita
deroga (richiesta che, nel caso in esame, gli incolpati non hanno neppur avanzato).
Il ricorso del Procuratore Federale e quello proposto in via subordinata dagli incolpati
tendono rispettivamente all’inasprimento ed alla riduzione dell’entità delle sanzioni adottate
dai primi giudici, con richiamo a precedenti delibere degli organi di disciplina sportiva
riguardanti casi analoghi a quelli in esame.
Rileva la C.A.F. che la congruità delle sanzioni irrogate non può essere valutata attraverso
il mero confronto con altre fattispecie, ciascuna delle quali presenta peculiarità
esclusive che la rende non omogenea e pertanto non comparabile alle altre; la valutazione
deve quindi essere compiuta con esclusivo riferimento al caso specifico.
La C.A.F. ritiene che i primi giudici abbiano correttamente graduato le sanzioni richiamando
nella motivazione, da un lato, la gravità della violazione, che attiene ad una norma
fondamentale dell’ordinamento federale, e, dall’altro lato, la peculiarità del caso nei suoi
aspetti di natura oggettiva e soggettiva. Si è quindi tenuto conto, in un quadro di indubbia
gravità, che avrebbe potuto comportare sanzioni più severe, del comportamento processuale
del Gaucci e della situazione soggettiva nella quale questi si è trovato ad operare.
Concludendo, la delibera impugnata appare immune da censura sotto ogni profilo e
deve essere integralmente confermata.
Per questi motivi la C.A.F. riunisce gli appelli come sopra proposto dal Procuratore
Federale, dal Calcio Catania di Catania e dal Sig. Riccardo Gaucci e li respinge. Ordina
incamerarsi la tassa versata.
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DELL’ART. 27, COMMI 1, 2 E SEGUENTI DELLO STATUTO; DELL’ART. 1
COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA
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LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 10 AL SIG. RICCARDO GAUCCI E
DELL’AMMENDA DI e 80.000,00 ALLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, RISPETTIVAMENTE
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27, COMMI 1, 2 E SEGUENTI DELLO
STATUTO; DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER
RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA
FEDERALE DEL 30.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 6 del 17.7.2003)"