F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’U.S. ISOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 INFLITTA AL CALCIATORE LEONE CARMINE (Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 2/C del 7.7.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’U.S. ISOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 INFLITTA AL CALCIATORE LEONE CARMINE (Delibera della Commissione d’Appello Federale - Com. Uff. n. 2/C del 7.7.2003) La C.A.F., pronunciandosi in data 7 luglio 2003, ha dichiarato inammissibile per tardività il reclamo interposto dalla U.S. Isola avverso la squalifica del calciatore Leone Carmine, irrogata dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 101 del 30 aprile 2003 del Comitato Regionale Calabria) e successivamente ridotta dalla Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 116 del 9 giugno 2003, pubblicato il giorno successivo, del Comitato Regionale Calabria) con riguardo al comportamento tenuto dal suddetto calciatore nel corso della partita del Campionato di Promozione, gir. A, Luzzese/Isola Capo Rizzuto, giocata a Luzzi il 27.4.2003. Avverso tale decisione interponeva tempestivamente gravame per revocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. e), C.G.S. la società appellante U.S. Isola. In effetti, la declaratoria di inammissibilità si è fondata su un errore materiale di fatto nella percezione degli atti di causa, che ha portato a ritenere il gravame interposto in data 20 giugno (e così tardivo), anziché in data 16 giugno 2003, come invece in effetti era avvenuto. Ne consegue l’erroneità del disposto rigetto in rito dell’appello della U.S. Isola e la conseguente necessità di sua riforma. All’accoglimento della revocazione consegue la necessità che la C.A.F. affronti il merito del reclamo originario tempestivamente proposto, in ordine al deliberato della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Calabria, avverso la (parziale) conferma ivi contenuta dell’inibizione irrogata nei confronti del calciatore Leone Carmine dell’autore degli atti di violenza ai propri danni - la Commissione Disciplinare, ridimensionando l’accaduto dopo l’audizione dell’arbitro che aveva inquadrato il fatto in un atto di protesta violenta e non di violenza concreta e consumata, aveva adeguato e commisurato la squalifica alla natura ed entità del comportamento, riducendola al 30 aprile 2004 (dall’originaria sanzione di squalifica sino al 30 giugno 2005 irrogata appunto dal Giudice Sportivo). Nell’appello avverso tale decisione, la U.S. Isola richiedeva una nuova riduzione della squalifica del proprio calciatore, sulla base del rilievo che il Leone Carmine - in contrasto con quanto risultante dal referto arbitrale - avrebbe tenuto un comportamento di mera protesta, benché scomposta, dal quale era aliena ogni forma di violenza: non avrebbe il calciatore consumato né tentato alcun reato, ma si sarebbe meramente lasciato trascinare dalla foga di far osservare un errore di valutazione tecnica, trovando ciò conforto in quanto dichiarato dal Direttore di gara dinanzi alla Commissione Disciplinare. Risulta manifesto che l’impugnazione della U.S. Isola reitera gli argomenti già svolti innanzi alla Commissione Disciplinare e diretti ad ottenere un diverso e più benevolo inquadramento della violazione disciplinare di cui il proprio tesserato si è reso - inequivocamente - protagonista. Già la Commissione Disciplinare, invero, aveva provveduto a derubricare l’accaduto da atto di violenza consumata in atto di protesta violenta. Con il gravame qui in decisione la U.S. Isola mira ad ottenere un’ulteriore mitigazione della valutazione dei fatti e della commisurazione della pena da parte della C.A.F.. In quanto diretto ad ottenere un terzo grado di giudizio, e non estrinsecantisi nell’enucleazione di specifici errores in iudicando o in procedendo della pronuncia resa dalla Commissione Disciplinare, in contrasto con il combinato disposto delle lett. b), c) e d) dell’art. 33, comma 1, C.G.S., l’impugnazione della U.S. Isola risulta però inammissibile. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamo per revocazione, annulla la sua precedente delibera per insussistenza della inammissibilità, dichiara inammissibile l’attuale ricorso dell’U.S. Isola di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S.. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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