• Stagione sportiva: 2004/2005
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 23/9/04
RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: IL PROSCIOGLIMENTO
DEL CALCIATORE FARINELLA ITALO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 7
E DEL SIG. PASSALACQUA ANTONIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA
1, 2 E 6 PER ILLECITO SPORTIVO E DELLA SOCIETÀ U.S. SCALEA 1912,
PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 2, 4 E 6 E 2 COMMA 3 E 4 NONCHÉ
DELLA SOCIETÀ VALLATA BAGALADI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9 COMMA
3 RELATIVAMENTE ALLA GARA U.S. SCALEA 1912/VALLATA BAGALADI DEL
18.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Calabria – Com. Uff. n. 18 del 9.9.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 23/9/04
RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: IL PROSCIOGLIMENTO
DEL CALCIATORE FARINELLA ITALO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 7
E DEL SIG. PASSALACQUA ANTONIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA
1, 2 E 6 PER ILLECITO SPORTIVO E DELLA SOCIETÀ U.S. SCALEA 1912,
PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 2, 4 E 6 E 2 COMMA 3 E 4 NONCHÉ
DELLA SOCIETÀ VALLATA BAGALADI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9 COMMA
3 RELATIVAMENTE ALLA GARA U.S. SCALEA 1912/VALLATA BAGALADI DEL
18.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Calabria - Com. Uff. n. 18 del 9.9.2004)
All’esito degli accertamenti dell’Ufficio Indagini su tesserati federali coinvolti in fatti di
illecito sportivo (fatti oggetto di indagine, pure, da parte della giustizia ordinaria), il Procuratore
federale deferiva il 24.8.2004 alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Calabria il calciatore Farinella Italo, tesserato all’epoca dei fatti con la U.S. Scalea
1912, ed il dirigente di detta società Passalacqua Antonio nonché la U.S. Scalea 1912 e
la S.S. Vallata Bagaladi di San Lorenzo. Deferiva il Passalacqua (e le due società a titolo
di responsabilità oggettiva, la prima, e presunta, la seconda) per aver compiuto atti diretti
ad alterare lo svolgimento della gara Scalea/Vallata Bagaladi del 18.4.2004; deferiva il Farinella
(e la società di appartenenza per responsabilità oggettiva) per non aver informato
gli organi federali competenti dei fatti concernenti la gara appena detta.
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 18 del 9 settembre 2004 la Commissione
disciplinare proscioglieva tutti i deferiti rilevando, in estrema sintesi, che l’“affermazione
del Farinella - contenuta nell’intercettazione telefonica con Salvatore Ambrosino e confermata
dallo stesso Farinella davanti all’Ufficio Indagini - secondo cui il calciatore (Farinella)
non avrebbe preso parte alla gara... in quanto la stessa era stata combinata”, non costituiva
indizio grave preciso e concordante, tale da giustificare un giudizio di colpevolezza.
Di diverso avviso in merito a detta intercettazione telefonica si manifestava il Procuratore
federale che proponeva appello, difatti, avverso la decisione della Commissione.
Rilevava che questa aveva sicuramente errato nel valutare il colloquio telefonico (intercettato)
tra il Farinella e l’Ambrosino, dal momento che da questo emergeva chiaramente e
senza possibilità di dubbio come la gara fosse finita con il punteggio di 1 a 3 perché in
precedenza concordato che in quell’ultima giornata di campionato la squadra della Vallata
Bagaladi dovesse conseguire i 3 punti della vittoria necessari per salvarsi dalla retrocessione.
Chiedeva, pertanto, che in riforma della decisione impugnata fosse affermata la responsabilità
dei deferiti ed inflitta a ciascuno la sanzione ritenuta di giustizia.
L’appello del Procuratore federale merita accoglimento.
Merita di esserlo sostanzialmente per le ragioni esposte dallo stesso Procuratore federale
in sede sia di deferimento che di impugnazione; ragioni che questa Commissione
condivide in pieno e fa proprie.
Ruotano attorno al contenuto della telefonata tra i calciatori-amici Ambrosino e Farinella,
che vale la pena in questa sede richiamare integralmente (sia pure nei limiti delle
affermazioni che qui interessano):
- Ambrosino: Si... ma oggi un partitone abbiamo fatto! Forse la partita più bella dell’anno,
si può dire!
- Farinella: Che campionato strano...! Madonna mia!
- Ambrosino: Incredibile...: eravamo a più 8 due settimane fa... ma ti rendi conto?!
- Farinella: Noi abbiamo perso 3 a 1 in casa.
- Ambrosino: Avete perso 3 a 1 con chi?
- Farinella: Abbiamo dovuto dare la partita alla squadra della regina per farla salvare...
- Ambrosino: Ah, si?! L’avete data...?/
- Farinella: Si, infatti mi sono messo in panchina e non ho giocato proprio!
- Ambrosino: Tu non hai giocato?
- Farinella: No, no! Ho visto com’è(ra) la partita ed ho detto: Mister, una partita finta che
tengo da vedere?!
- Ambrosino: Ah, ho capito!
Ebbene, il tenore letterare delle affermazioni del Farinella, fatte in un contesto di assoluta
attendibilità, non sapendo certo lo stesso Farinella di essere intercettato, non lascia
dubbio alcuno in merito al fatto che partita di quel 18.4.2004 era terminata con il punteggio
di 1-3 in favore della “squadra della regina” (e cioè del Vallata Bagaladi, società
della provincia di Reggio Calabria) non perché avesse meritato di vincere, ma perché era
stato concordato in precedenza che dovesse aggiudicarsi i 3 punti della vittoria per evitare
la retrocessione. Per quanti sforzi si vogliano fare, ogni altra interpretazione non è possibile,
perché cozzerebbe contro l’evidenza più immediata delle espressioni usate dal Farinella;
quel Farinella, non bastasse, che, chiamato ad illustrare il senso delle sue affermazioni
degli incaricati dell’Ufficio Indagini, ha testualmente dichiarato: “Quanto testualmente
affermo ‘abbiamo dovuto dare la partita alla squadra della Regina per farla salvare’
alludo ai nostri avversari del Vallata Bagaladi San Lorenzo, Società della provincia di
Reggio Calabria, che dovevamo far salvare in virtù dei favori ricevuti l’anno prima dalla
stessa squadra quando lo Scalea lottava per non retrocedere”.
Alla luce delle inequivocabili affermazioni fatte del Farinella nel corso della telefonata
con l’Ambrosino e della conferma del loro significato fatta agli incaricati dell’Ufficio Indagini
non può esservi dubbio di alcun genere in merito alla sussistenza dell’illecito all’origine
del deferimento, senza che gli argomenti fatti valere dagli interessati (e ripresi dalla Commissione
disciplinare) possano incidere più di tanto. Va da sé, a quest’ultimo proposito,
che mere supposizioni, più o meno condivisibili, sul perché il Farinella ha detto all’Ambrosino
di non aver giocato o sul fatto che quel 18.4.2004 lo stesso Farinella, che pure è stato
inserito nella lista di gara, non avrebbe in alcun caso preso parte alla gara per via delle
sue condizioni psico-fisiche oppure ancora sulla presunta mancanza di interesse dello
Scalea, nel campionato dell’anno precedente, a vincere la gara con la soc. Vallata Bagaladi
(come se, nonostante 24 punti ancora in palio, ad una squadra in precaria posizione
di classifica non facessero intanto comodo i 3 punti di una vittoria); va da sé, si stava scrivando,
che mere supposizioni su questo o su quell’aspetto delle affermazioni fatte dal Farinella,
per quanto astrattamente condivisibili, non sono in grado di invalidare la fondatez-
za di una prova che poggia su basi più che solide; basi costituite dal colloquio telefonico
(intercettato) del Farinella e dalla conferma datane dal diretto interessato.
È provato al di là di ogni ragionevole dubbio, dunque, che il risultato di 1-3 della gara
Scalea/Vallata Bagaladi del 18 aprile 2004 è stato il frutto di un accordo illecito e non di
una partita di calcio giocata con correttezza e lealtà.
L’appello del Procuratore federale va, di conseguenza e come già anticipato, accolto
e tutti i deferiti assoggettati alla giusta sanzione.
Tenuto conto delle caratteristiche complessive del caso, soprattutto per ciò che riguarda
la gravità dell’aver falsato l’esito di una gara e con questo l’effettiva rispondenza
dei punteggi in classifica con i valori sportivi di ciascuna squadra, appare equo infliggere
al Farinella, responsabile di non aver denunziato l’illecito di cui pure era venuto a conoscenza,
la squalifica per il periodo di mesi 3; al Passalacqua, da ritenere (sulla base delle
dichiarazioni del Farinella) l’artefice della combine per quanto riguarda la U.S. Scalea
1912, l’inibizione per il periodo di anni 3; a questa società, responsabile in relazione alla
condotta sia del Farinella che del Passalacqua, la penalizzazione di 4 punti in classifica,
da scontarsi nel campionato 2004/2005, e l’ammenda di e 300,00 ed alla S.S. Vallata
Bagaladi di San Lorenzo, sotto il profilo di cui all’art. 9 comma 3 C.G.S., la penalizzazione
di 2 punti in classifica da scontarsi nel campionato 2004/2005.
Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello del Procuratore Federale e per l’effetto
infligge:
- al calciatore Farinella Italo la sanzione della squalifica di mesi 3;
- al Sig. Passalacqua Antonio la sanzione dell’inibizione per anni tre;
- alla società Scalea 1912 la penalizzazione di punti 4 in classifica, da scontarsi nel campionato
2004-2005 e dell’ammenda di e 300,00;
- alla società Vallata Bagaladi S. Lorenzo la penalizzazione di punti 2 in classifica da
scontarsi nel campionato 2004-2005.
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RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: IL PROSCIOGLIMENTO
DEL CALCIATORE FARINELLA ITALO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 7
E DEL SIG. PASSALACQUA ANTONIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA
1, 2 E 6 PER ILLECITO SPORTIVO E DELLA SOCIETÀ U.S. SCALEA 1912,
PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 2, 4 E 6 E 2 COMMA 3 E 4 NONCHÉ
DELLA SOCIETÀ VALLATA BAGALADI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9 COMMA
3 RELATIVAMENTE ALLA GARA U.S. SCALEA 1912/VALLATA BAGALADI DEL
18.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Calabria – Com. Uff. n. 18 del 9.9.2004)"