F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 27/9/04 APPELLO DEL CALCIATORE SEVERI OMAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 2 del 16.7.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 27/9/04 APPELLO DEL CALCIATORE SEVERI OMAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 2 del 16.7.2004) Il Sig. Omar Severi ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche pubblicata sul C.U. n. 2 del 6 luglio 2004, con la quale, in parziale accoglimento del suo reclamo gli veniva comminata la sanzione della squalifica fino al 30.6.2006. Osserva la C.A.F. che il ricorrente si limita a chiedere una riduzione della sanzione stessa a seguito del riesame del fatto per il quale è stato sanzionato, senza addurre alcun motivo di legittimità. Il ricorso non può essere ammesso comportando, di fatto, un terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal calciatore Severi Omar ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S. ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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