F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 27/9/04 RECLAMO DELLA U.S. CELLATICA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE RISPETTIVAMENTE INFLITTE AI CALCIATORI: FIRMO ANDREA FINO AL 31.12.2005, PADOLINI MATTEO FINO AL 31.7.2005, LOCATELLI ELIA FINO AL 31.1.2005, TORRAZZINA JACOPO FINO AL 31.1.2005, NONCHÉ L’AMMENDA DI e 700,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 3 del 15.7.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 27/9/04
RECLAMO DELLA U.S. CELLATICA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE
RISPETTIVAMENTE INFLITTE AI CALCIATORI: FIRMO ANDREA FINO AL
31.12.2005, PADOLINI MATTEO FINO AL 31.7.2005, LOCATELLI ELIA FINO AL
31.1.2005, TORRAZZINA JACOPO FINO AL 31.1.2005, NONCHÉ L’AMMENDA DI
e 700,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 3 del 15.7.2004)
Con atto in data 15.5.2004 il Procuratore Federale deferiva i calciatori Andrea Firmo,
Matteo Padolini, Elia Locatelli, Jacopo Torrazzina tutti della U.S. Cellatica e Eljon Troksi
della U.S. Oratorio Mompiano per violazione dell’articolo 1 Codice di Giustizia Sportiva
nonché, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati ex articolo
2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, la U.S. Cellatica e la U.S. Oratorio Mompiano.
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia avendo accertato
che nel corso della gara U.S. Oratorio Mompiano/U.S. Cellatica del 9.11.2003 all’interno
degli spogliatoi si era scatenata una rissa tra i suddetti giocatori aveva squalificato
Andrea Firmo fino al 31.12.2005, Matteo Padolini fino al 31.7.2005, Elia Locatelli e Jacopo
Torrazzina fino al 31.1.2005, Eljon Troksi fino al 31.12.2004 e aveva comminato l’ammenda
di euro 700,00 alla U.S. Cellatica e di euro 500,00 alla U.S. Oratorio Mompiano
oggettivamente responsabili dei fatti attribuiti ai loro tesserati.
Avverso tale delibera ha proposto rituale ricorso a questa Commissione d’Appello
Federale solo la U.S. Cellatica che, pur riconoscendo sostanzialmente la sussistenza dei
fatti così come accertati dalla Commissione Disciplinare, lamenta tuttavia la severità delle
sanzioni inflitte.
Il ricorso va rigettato.
L’accertata circostanza che due giocatori espulsi dal campo di gioco (il Firmo ed il Troksi)
il primo spalleggiato anche dai suoi compagni, siano venuti alle mani negli spogliatoi, tra
l’altro con notevole violenza (il Troksi è stato ricoverato in ospedale per tre giorni) costituisce
fatto di tale gravità che solo la giovane età dei tesserati (tutti minorenni) può giustificare le miti
sanzioni che la Commissione Disciplinare ha ritenuto di infliggere correttamente graduandole
in relazione alle accertate diverse modalità di partecipazione alla rissa. Congrua e adeguata
al fatto appare a questa C.A.F. anche la sanzione dell’ammenda di euro 700,00 inflitta alla
U.S. Cellatica che, a norma dell’articolo 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, è oggettivamente
responsabile del comportamento dei suoi tesserati sui quali, peraltro, non ha prestato
alcuna vigilanza una volta rientrati negli spogliatoi durante lo svolgimento della gara.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla U.S. Cellatica
di Cellatica (BS) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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