F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 11/10/04 APPELLO DEL SIG. MAGNI GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBI- ZIONE FINO AL 31.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comi- tato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 4 del 22.7.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 11/10/04 APPELLO DEL SIG. MAGNI GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBI- ZIONE FINO AL 31.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comi- tato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 4 del 22.7.2004) Il Sig. Magni Giuseppe, nella qualità di allenatore della Soc. Varese F.C., ha proposto reclamo avverso il provvedimento delibera della Commissione Disciplinare presso il Co- mitato Regionale Lombardia, pubblicata sul C.U. n. 4 del 22 luglio 2004. Il ricorrente ha richiesto l’integrale riforma dell’impugnata sentenza con la quale è stata confermata la sanzione della inibizione fino al 31.12.2004 ed in subordine la riduzio- ne della sanzione stessa. Osserva questa Commissione che, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., in questa sede, non possono essere riproposti elementi di fatto già esaminati nei precedenti gradi di giu- dizio né accolte richieste di audizioni di testi. Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Magni Giuseppe ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S. ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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