F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 11/10/04 APPELLO DEL CALCIATORE TARANTINO GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 7 dell’8.9.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 11/10/04
APPELLO DEL CALCIATORE TARANTINO GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 7 dell’8.9.2004)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna (Com. Uff. N. 1 del
7 luglio 2004), in merito alla gara Trattoria Dami/Scatolificio Medicinese del 23.6.2004
Calcio a CInque, infliggeva al calciatore Tarantino Gaetano la squalifica fino al
31.12.2006 per comportamento scorretto e violento tenuto nei confronti del Direttore di gara.
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna riduce- va la squalifica del calciatore Tarantino Gaetano al 30.6.2006 (Com. Uff. n. 7 dell’8 set- tembre 2004).
Ricorreva avanti la Commissione d’Appello Federale il Tarantino sostenendo come, contrariamente a quanto affermato in sentenza, il suo gesto non fosse stato premeditato né aggressivo, ma solo frutto di impulsività, e come lo “schiaffo” dato all’arbitro avesse al- lo stesso causato solo “lieve dolore” e non “acuto dolore”.
Pur ammettendo le proprie responsabilità chiedeva una congrua riduzione della squalifica inflittagli.
L’appello va dichiarato inammissibile.
Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all’attenzio- ne degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia
“solo” come Giudice di secondo grado.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal calciatore Tarantino Gaetano ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S. ed ordina incamerarsi la tas- sa versata.
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