F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 11/10/04 APPELLO DEL CALCIATORE RIGHI MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER GIORNI 30, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 7 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 37/C del 29.9.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 11/10/04 APPELLO DEL CALCIATORE RIGHI MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER GIORNI 30, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 7 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 37/C del 29.9.2004) Il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Pro- fessionisti Serie C Spinetta Gabriele, Bolla Alec, Righi Matteo, Testa Maurizio, all’epoca dei fatti calciatori della U.S. Battipagliese, per violazione del dovere di denuncia di cui al- l’art. 6.7 C.G.S. per non aver informato, senza indugio, la Lega Professionisti Serie C o l’Ufficio Indagini della richiesta illecita da loro ricevuta, nel mese di marzo 2000, finalizza- ta ad ottenere lo scalfimento o il risultato della gara U.S. Battipagliese/Cavese del 22.4.2000. La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, riconosciuta la loro responsabilità, irrogava la sanzione della squalifica per giorni 30 a ciascuno degli in- colpati da scontarsi nella stagione sportiva 2004/2005. Ricorreva avanti a questa Commissione d’Appello Federale il tesserato Matteo Righi non negando i fatti storici della cena e dell’invito ad alterare il risultato della gara, ma la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi idonei a “scriminare” la condotta del Righi, innegabili i toni minacciosi ed insidiosi da parte dei cd “proponenti” individuati come esponenti camorristici da indagini giudiziarie e quindi la presenza di “attualità ed inevitabi- lità del pericolo”. L’appello è infondato e va pertanto rigettato. Incontestati i fatti: invito a cena dei 4 tesserati con la presenza dell’ospite conosciuto da uno degli invitati, e di altri due personaggi sconosciuti, il Bolla; richiesta di alterare la gara con l’offerta di 30/40 milioni per ciascuno; rifiuto di tale “offerta”; minacce subite, a dire del Bolla, a fronte del riferito rifiuto di “non accettare la proposta”. La decisione di non parlare con alcuno dell’increscioso episodio loro capitato sareb- be derivata, secondo il ricorrente, dall’intimidazione subita ad opera di soggetti dei quali, seppero in seguito, almeno due appartenenti alla camorra, e quindi la sussistenza di una “scriminante” la condotta del tesserato. Come correttamente sostenuto dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Pro- fessionisti Serie C, il dedotto timore di rappresaglia da parte di colore che avevano espe- rito il tentativo di corruzione non può escludere la punibilità, non configurando una situa- zione riconducibile allo stato di necessità e quindi non può costituire una causa di giustifi- cazione, trattandosi poi di un pericolo indeterminato e incerto. D’altra parte le oggettive difficoltà dell’ambiente, possono solo attenuare la loro re- sponsabilità, come esattamente ha osservato la Commissione tenendone conto nella de- terminazione della sanzione. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Ri- ghi Matteo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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