F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 11/10/04 RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA AOSTA CALCIO A 5 AVVERSO LE RI- SPETTIVE SANZIONI INFLITTE: ALLA SOCIETÀ L’ESCLUSIONE DAL CAMPIO- NATO DI COMPETENZA, AL CALCIATORE ASSIS FERREIRA STENIO LA SQUA- LIFICA PER ANNI UNO E MESI SEI, AL SIGNOR AMEDEO CARLO L’INIBIZIONE PER ANNI 2, AL SIGNOR FEA GIANLUCA L’INIBIZIONE PER ANNI UNO E MESI SEI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 4/C del 17.7.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 11/10/04
RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA AOSTA CALCIO A 5 AVVERSO LE RI- SPETTIVE SANZIONI INFLITTE: ALLA SOCIETÀ L’ESCLUSIONE DAL CAMPIO- NATO DI COMPETENZA, AL CALCIATORE ASSIS FERREIRA STENIO LA SQUA- LIFICA PER ANNI UNO E MESI SEI, AL SIGNOR AMEDEO CARLO L’INIBIZIONE PER ANNI 2, AL SIGNOR FEA GIANLUCA L’INIBIZIONE PER ANNI UNO E MESI SEI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione d’Appello Federale - Com. Uff. n. 4/C del 17.7.2004)
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 4/C del 18 luglio 2004 questa Commissione d’Appello Federale, chiamata a pronunziarsi dalla soc. Aosta Calcio a Cinque e dal Pro- curatore Federale in ordine alla decisione della Commissione Disciplinare presso la Divi- sione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 499 del 27 giugno 2003, respingeva l’appello
della società ed accoglieva quello del Procuratore Federale, infliggendo ai Signori Ame- deo Carlo e Fea Gianluca, tesserati della società, una certa sanzione.
Rilevava questa Commissione, in estrema sintesi, che certi calciatori della società avevano in effetti utilizzato per il tesseramento documentazione non rispondente al vero e dunque che la sanzione inflitta a questo proposito dovesse essere confermata; che il cal- ciatore Oliveira Souza Vitor si era tesserato nelle precedenti stagioni sotto altro, falso no- me e dunque che la decisione della Commissione Disciplinare dovesse essere anche in questo caso confermata; da ultimo (ed in accoglimento dell’appello del Procuratore Fede- rale), che i Signori Amedeo e Fea meritavano di essere sanzionati per la (ritenuta prova- ta) consapevolezza da parte loro delle false generalità dell’Oliveira.
Avverso tale decisione il 23.7.2004 la società proponeva appello per revocazione ad- ducendo che nel corso del processo penale originato dagli stessi fatti del procedimento sportivo era emersa la non falsità di tutti i documenti utilizzati dai calciatori. Erano emerse pure circostanze del tutto particolari in merito all’Oliveira che facevano pensare come questi (e la stessa società) fossero in buona fede nell’averlo tesserato fino ad una certa stagione agonistica sotto falso nome. Precisato che nell’ambito del processo penale l’A- medeo era stato “prosciolto in istruttoria” e che lo stesso processo si era concluso il gior- no 9.6.2004 con sentenza di assoluzione del Fea (“per non aver commesso il fatto”), chiedeva, pertanto, la revocazione della sentenza impugnata.
L’appello proposto dalla società Aosta Calcio a Cinque non è ammissibile.
A norma dell’art. 35 C.G.S. le decisioni adottate dagli Organi di giustizia sportiva pos- sono essere impugnate per revocazione “entro trenta giorni dalla scoperta del falso o dal rinvenimento dei documenti”. Muovendo dalle ragioni che hanno dato luogo alla condan- na dei calciatori, da un lato; dell’Amedeo e del Fea, dall’altro, e della società, dall’altro an- cora, e cioè dall’utilizzazione di documenti falsi, dal tesseramento sotto falso nome dell’O- liveira e dalla consapevolezza di quest’ultima circostanza da parte dell’Amedeo e del Fea, non vi è dubbio che il fatto nuovo che avrebbe potuto dar luogo alla revocazione è costituito dalla scoperta della autenticità (e non falsità) dei documenti e dalle nuove circo- stanze relative all’Oliveira. Sia la non falsità dei documenti che le nuove circostanze rela- tive all’Oliveira sono venute alla luce, però, nell’ambito del processo penale ordinario; processo che si è protratto per tre udienze e si è concluso il 9.6.2004. Come dire che l’A- medeo ed il Fea, sempre presenti allo svolgimento del processo lungo le tre udienze di- battimentali della sua durata, sono venuti a conoscenza delle emergenze probatorie che avrebbero potuto dar luogo alla revocazione in epoca antecedente al 9.6.2004 o, a tutto concedere, lo stesso 9.6.2004, giorno nel quale il Tribunale di Aosta ha emesso la sen- tenza che ha definito il processo (limitatamente al primo grado, s’intende).
Così stando le cose l’impugnazione per revocazione avrebbe dovuto esser proposta entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza delle nuove circostanze, vale a dire, a tutto con- cedere, entro 30 giorni dall’ultima udienza, quella della decisione del processo e della let- tura del dispositivo. Vale a dire, entro 30 giorni dal 9.6.2004. Poiché l’impugnazione è sta- ta proposta invece il 23.7.2004, ben oltre il termine ultimo dei 30 giorni prima detti, la stessa va dichiarata inammissibile.
Più per completezza che per effettiva necessità è appena il caso di far presente che il termine di 30 giorni dei cui all’art. 35 C.G.S. non può decorrere dal giorno del deposito della sentenza (23.6.2004) o del rilascio alla società di copia della stessa (1.7.2004) dal momento che il termine a quo va individuato nel caso in esame nella “scoperta del falso”, o nel “rinvenimento dei documenti” e posto che la società, in persona dell’Amedeo e del Fea, sono venuti a conoscenza del vero non con il deposito della sentenza od il rilascio di una sua copia, ma al momento delle deposizioni testimoniali avvenute nel corso del pro- cesso, non vi è dubbio che l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta entro 30 gior- ni da tali momenti; a tutto concedere, se non dai 30 giorni da ciascuna specifica udienza
(cadute in epoca anteriore al 9.6.2004, ovviamente), certamente da quel 9.6.2004 in cui, con la lettura del dispositivo della sentenza, l’Amedeo ed il Fea hanno avuto la certezza di quanto le circostanze emerse nel corso del dibattimento fossero fondate.
Discende da quanto fin qui rilevato che l’impugnazione della soc. Aosta Calcio a Cin- que, proposta oltre il termine dei prescritti 30 giorni, deve essere dichiarata, come già scritto, inammissibile.
Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere inca- merata (art. 29, punto 13, C.G.S.).
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso della Aosta Calcio a Cinque, ai sensi dell’art. 35 n. 1 C.G.S., per tardività ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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