• Stagione sportiva: 2004/2005
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 18/10/04
APPELLO DELLA A.S. RADICONDOLI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALI- FICA PER MESI 6 AL CALCIATORE COLIBAZZI ROBERTO DA SCONTARSI CON DECORRENZA DAL 26.4.2005 E DELL’INIBIZIONE PER MESI 18 AL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SIG. FIORENZANI ENZO, AMBEDUE PER VIOLAZIONE DEL- L’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI
€ 1.500,00 E LA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI DA SCONTARSI NEL CAMPIO- NATO 2004/2005 AD ESSA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 2 COM- MA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRIT- TA AI PROPRI TESSERATI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 10 del 17.9.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 18/10/04
APPELLO DELLA A.S. RADICONDOLI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALI- FICA PER MESI 6 AL CALCIATORE COLIBAZZI ROBERTO DA SCONTARSI CON DECORRENZA DAL 26.4.2005 E DELL’INIBIZIONE PER MESI 18 AL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SIG. FIORENZANI ENZO, AMBEDUE PER VIOLAZIONE DEL- L’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI
€ 1.500,00 E LA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI DA SCONTARSI NEL CAMPIO- NATO 2004/2005 AD ESSA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 2 COM- MA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRIT- TA AI PROPRI TESSERATI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 10 del 17.9.2004)
Al termine della gara Staggia/Radicondoli del 29.2.2004 il Direttore di Gara, mentre rientrava nel proprio spogliatoio, veniva colpito alla nuca da un sacchetto di plastica con- tenente ghiaccio secco, che gli procurava leggero dolore istantaneo, non riuscendo ad identificare l’autore del gesto, ma rendendosi solo conto che il sacchetto era stato lancia- to al suo indirizzo dallo spogliatoio del Radicondoli.
Chieste spiegazioni al capitano di tale società, Roberto Colibazzi, quest’ultimo in un primo tempo aveva affermato di non essere in grado di fornire il nome del responsabile del lancio, mentre dopo qualche tempo, recatosi nuovamente nello spogliatoio dell’arbitro accompagnato dal Presidente della società, Enzo Fiorenzani, indicava nel calciatore Mi- chele Marinello l’autore del fatto, aggiungendo che questi non poteva confermare la circo- stanza, essendosi già allontanato dall’impianto sportivo. Di tanto il Direttore di Gara riferi- va nel proprio rapporto.
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 4 marzo 2004 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana, preso atto di quanto riferito dal Direttore di Gara, ha inflitto al Marinello la sanzione della squalifica sino a tutto il 4.3.2005.
Avverso tale decisione ha interposto reclamo l’A.S. Radicondoli, fornendo una nuova e radicalmente diversa ricostruzione dei fatti, con la quale l’esclusiva responsabilità del- l’accaduto veniva attribuita allo stesso Colibazzi, il quale, peraltro, sottoscriveva una spe- cifica dichiarazione, allegata al reclamo, con la quale si assumeva in toto tale responsabi- lità, scagionando completamente il Marinello.
La Commissione Disciplionare, pertanto, con delibera pubblicata sul C.U. n. 38 del
25 marzo 2004, provvedeva a riqualificare lo stesso Marinello disponendo altresì la tra- smissione degli atti alla Procura Federale per la valutazione del comportamento dei tes- serati coinvolti nella vicenda e l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Nelle more delle determinazioni della Procura, il Giudice Sportivo, nuovamente investito del giudizio in ordine al lancio del sacchetto di ghiaccio, con delibera pubblicata sul C.U. n.
40 dell’1 aprile 2004, infliggeva al Colibazzi la sanzione della squalifica sino a tutto il
25.4.2005.
Successivamente, con atto del 4.5.2004 la Procura Federale deferiva alla Commis- sione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana i Sigg. Enzo Fiorenzani, Presi- dente dell’A.S. Radicondoli, Michele Marinello e Roberto Colibazzi, tesserati per la stes- sa, nonché la medesima società A.S. Radicondoli, per rispondere i primi tre della violazio- ne dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver disatteso ai principi di correttezza, lealtà e probi- tà sportiva; la società della violazione di cui all’art. 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità
oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente ed ai propri tesserati.
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 10 del 16 settembre 2004 la Commissione Disci- plinare, ritenuto che il Marinello, assolutamente estraneo ai fatti, fosse stato ingiustamen- te incolpato dell’accaduto dal Colibazzi, cioè proprio dall’autore materiale dell’atto violen- to, successivamente assuntosi confessoriamente le proprie responsabilità; che il Presi- dente della società non potesse considerarsi del tutto estraneo all’ingiusta incolpazione effettuata dal Colibazzi, quanto meno per averla in un primo tempo incautamente avalla- ta, ha inflitto al Colibazzi la sanzione della squalifica per mesi sei, da scontarsi a far data dal 26.4.2005; al Fiorenzani la sanzione dell’inibizione per mesi diciotto; alla società la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 e quella della penalizzazione di due punti in classi- fica da scontarsi nel campionato 2004-2005.
Avverso tale decisione ha proposto reclamo l’A.S. Radicondoli, nell’interesse proprio e del solo Fiorenzani, chiedendo l’annullamento della gravata delibera nella parte relativa alle sanzioni loro inflitte, sostenendo l’estraneità del Presidente al comportamento tenuto dal Colibazzi, che avrebbe autonomamente incolpato il compagno di squadra estraneo ai fatti, potendosi solo imputarsi al Fiorenzani la leggerezza di essersi fidato delle dichiara- zioni del capitano della squadra, cui avrebbe immediatamente posto rimedio reclamando la delibera del Giudice Sportivo che aveva ingiustamente squalificato il Marinello.
Sentiti alla riunione del 18.10.2004 il rappresentante della Procura Federale ed il di- fensore dell’A.S. Radicondoli, il reclamo è stato posto in decisione avanti a questa C.A.F.. Reputa l’adita Commissione che il proposto appello non possa trovare accoglimento,
non essendo fornito di sufficienti elementi di fondatezza.
In particolare, non convince la ricostruzione postuma dei fatti, come operata nel re- clamo, dalla quale emergerebbe la totale estraneità e la buona fede del Fiorenzani in or- dine ai fatti contestatigli dalla Procura Federale.
Se è vero, infatti, che non è stata fornita piena prova circa l’ipotetico accordo simula- torio ordito dal Fiorenzani e dal Colibazzi a danno del Marinello, è pur vero che il Presi- dente si è del tutto incautamente e colposamente fidato della dichiarazione dello stesso Colibazzi, senza assolutamente premurarsi di trovare conferma di essa da altri soggetti e senza interpellare l’accusato, lasciando quindi che un tesserato della propria società ac- cusasse di un gesto tanto grave un compagno di squadra assente. Tale comportamento merita sicuramente le censure che ad esso sono state formulate dalla Commissione Di- sciplinare, la quale ha conseguentemente assunto i dovuti e congrui provvedimenti san- zionatori, con motivazione che appare immune da vizi logici.
Lo spiegato gravame non può pertanto trovare accoglimento.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Radi- condoli di Radicondoli (SI) ed ordina incamerarsi la tassa.
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€ 1.500,00 E LA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI DA SCONTARSI NEL CAMPIO- NATO 2004/2005 AD ESSA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 2 COM- MA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRIT- TA AI PROPRI TESSERATI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 10 del 17.9.2004)"