F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 25/10/04 APPELLO DEL CALCIO CONEGLIANO AVVERSO DECISIONI VERTENZA ECO- NOMICA CON IL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB, IN ORDINE AL PAGA- MENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE MAKINWA STEPHEN AYODELE, AI SENSI DELL’ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commis- sione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 28/D del 15.5.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 25/10/04 APPELLO DEL CALCIO CONEGLIANO AVVERSO DECISIONI VERTENZA ECO- NOMICA CON IL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB, IN ORDINE AL PAGA- MENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE MAKINWA STEPHEN AYODELE, AI SENSI DELL’ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commis- sione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 28/D del 15.5.2004) La società Conegliano Calcio proponeva reclamo alla Commissione Vertenze Econo- miche per conseguire il pagamento del “premio alla carriera” dal Genoa F.C. in relazione al calciatore Makinwa Stephen Ayodele. Deduceva la Conegliano Calcio che il predetto calciatore, tesserato per la società re- clamante per la stagione sportiva 2000/2001, aveva esordito nel Campionato di Serie A per la società Modena F.C. il 18 gennaio 2004, disputando la gara Modena/Lazio, e che, pertanto, in applicazione dell’art. 99 bis delle N.O.I.F., ad essa era dovuto il premio alla carriera della società Genoa F.C., società titolare del tesseramento del calciatore in paro- la nella stagione sportiva 2000/2001. La Commissione Vertenze Economiche, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 28/D del 13 maggio 2004, respingeva il reclamo. L’appello proposto dalla Conegliano Calcio avverso tale decisione è infondato. La società appellante argomenta sulla base della lettera dell’art. 99 bis, secondo comma, per il quale: “alle società della Lega Nazionale Dilettanti è riconosciuto un com- penso forfettario pari ad Euro 103.291,37 per la formazione impartita ad un calciatore precedentemente tesserato quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di Serie A. Il compenso è dovuto esclusivamente a condi- zione che il calciatore sia tesserato per società della Lega Nazionale Dilettanti e deve es- sere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’e- vento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’origi- nario rapporto con il calciatore”. La disposizione, sostiene l’appellante, non prevede “se il tesseramento debba esse- re considerato per un’intera stagione sportiva, per una frazione di stagione, per una mini- ma parte di una stagione od anche per una stagione e mezza od oltre”. La Commissione Vertenze Economiche avrebbe errato, inoltre, a richiamare il disposto di cui al precedente art. 96 delle stesse N.O.I.F., in quanto proprio dall’esame di tale disposizione, che espres- samente collega il diritto al premio di preparazione alla inderogabile condizione che il cal- ciatore risulti vincolato “per almeno una stagione sportiva”, emerge a contrariis che l’art. 99 bis non richiede per il riconoscimento del cd. premio alla carriera che il tesseramento del calciatore per la società dilettantistica sia durato per un’intera stagione sportiva. La C.A.F. non è dello stesso avviso. L’art. 99 bis N.O.I.F. deve essere letto per intero. Il secondo comma di tale disposi- zione stabilisce che il premio alla carriera, che una società dilettantistica (o di puro Setto- re Giovanile) ha diritto ad avere quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamen- te, ad una gara di serie A ovvero quando viene convocato con lo status di professionista nella Nazionale A o nella Nazionale Under 21, ha come condizione che il calciatore sia stato tesserato con la predetta società dilettantistica “almeno per la stagione sportiva ini- ziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive”. Il termine “per” introdurre il complemento di tempo continuato che nella specie è rappresentato da una stagione spor- tiva di tal che, ad avviso della C.A.F., la norma va interpretata senza ombra di dubbio nel senso che il calciatore debba esere stato tesserato, “per almeno” una stagione sportiva, cioè per un’intera stagione sportiva. Il requisito del tesseramento per almeno una (intera) stagione sportiva è quindi il tempo minimo richiesto dalla norma perché la società dilettantistica (o di puro Settore Giovanile), che ha tesserato il calciatore, a partire dai dodici anni dei calciatori, abbia dirit- to al premio alla carriera. Si rivela appropriato, al riguardo, il rilievo della Commissione Vertenze Economiche che ha evidenziato come tale interpretazione della norma sia con- fortata dagli artt. 7 e 8 del Regolamento di Attuazione della normativa F.I.F.A. sullo Status e Trasferimento dei calciatori ai sensi dei quali il compenso di formazione e d’istruzione per i giovani calciatori si calcola (art. 7) e viene distribuito (art. 8) sempre in funzione degli “anni” di formazione senza possibilità di ulteriori frazionamenti di tempo. Anche il legislatore federale italiano, uniformandosi a tale normativa, ha ritenuto che una intera stagione sportiva dovesse essere il minimo per dare ai giovani calciatori l’ad- destramento che in seguito ha reso possibile agli stessi di intraprendere con successo la carriera di calciatore professionista e che, pertanto, solo in tali casi alle società dilettanti- stiche (o del Settore Giovanile) dovesse essere riconosciuto un compenso per l’attività formativa da esse svolta riguardo a detti calciatori. La decisione della Commissione Vertenze Economiche correttamente ha affermato la infondatezza della pretesa della richiesta dal Conegliano Calcio di ottenere il premio alla carriera per il calciatore Makinwa motivando sul rilievo che allo stesso, per il periodo in cui è stato tesserato per la reclamante (per la stagione sportiva 2000/2001, dal 3.2.2001 pro- veniente dalla Federazione Nigeriana, trasferito alla Reggiana S.p.A., società professioni- stica, il 5.9.2001), non poteva essere stata impartita alcuna “preparazione dilettantistica”. L’appello del Conegliano Calcio, in conclusione, deve essere respinto. La tassa di reclamo, stante la reiezione dell’appello, deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Cone- gliano di Conegliano (TV) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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