F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 25/10/04 APPELLO DELLA A.S. PUGNELLO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI ME- RITO GARA PUGNELLO CALCIO A CINQUE/MANAGEMENT POZZO DEL 10.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Ve- neto – Com. Uff. n. 13 del 10.9.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 25/10/04
APPELLO DELLA A.S. PUGNELLO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI ME- RITO GARA PUGNELLO CALCIO A CINQUE/MANAGEMENT POZZO DEL
10.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Ve- neto - Com. Uff. n. 13 del 10.9.2004)
Con reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto del
10.9.2004 l’A.C. Sport Management Pozzo esponeva che in occasione della gara Pugnel- lo/Sport Management Pozzo di quello stesso giorno la squadra di casa aveva schierato il calciatore Pegoraro Davide ed incluso nella lista il dirigente Galliotto Donato benché squalificati per una giornata, come da Comunicato Ufficiale n. 38 del 5 maggio 2004.
La Commissione non condivideva il rilievo prospettato dalla società reclamante in merito alla posizione del Galliotto (che non aveva partecipato attivamente alla gara), ma accoglieva il reclamo in relazione al Pegoraro, effettivamente colpito da squalifica per una giornata di gara in relazione all’ultima di campionato della stagione precedente e ciò no- nostante fatto giocare il 10.9.2004. Rilevata, dunque, l’irregolarità della posizione del cal-
ciatore, la Commissione infliggeva alla A.S. Pugnello la duplice sanzione della perdita della gara e dell’ammenda di € 52,00 (Com. Uff. n. 13 del 29 settembre 2004).
Avverso tale decisione proponeva appello la società che osservava di non aver rice- vuto il Comunicato Ufficiale n. 38 del 5 maggio 2004 e di non aver potuto impugnare la squalifica del Pegoraro; squalifica inflittagli erroneamente dal momento che durante l’ulti- ma gara del campionato precedente non aveva riportato ammonizione alcuna.
Chiedeva, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata ed il ripristino del risul- tato conseguito sul campo.
L’appello della A.S. Pugnello, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedu- rali, è ammissibile ma non può essere accolto.
È la stessa società, infatti, che pur lamentando l’erroneità della squalifica inflitta al
Pegoraro, riconosce la fondatezza delle circostanze di fatto relative alla gara del
10.9.2004 con l’A.C. Sport Management Pozzo; e cioè di aver schierato il calciatore ben- ché precedentemente squalificato. Stante l’irregolarità della posizione del Pegoraro, non vi è possibilità alcuna, dunque, che l’appello possa essere accolto.
La A.S. Pugnello sostiene, per la verità, di non aver impugnato la squalifica del Pe- goraro per non aver ricevuto il Comunicato Ufficiale n. 38 del 5 maggio 2004 che riporta- va la decisione della Commissione Disciplinare. Argomento come questo non può essere, tuttavia, in alcun modo condiviso. È noto, infatti, per espressa disposizione regolamentare e per costante orientamento di questa Commissione che tutti i provvedimenti si presumo- no conosciuti alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che ha valore di notifica ad ogni effetto, indipendentemente dall’eventuale, successivo invio di copia alle singole società. La copia eventualmente trasmessa ai singoli destinatari è documento processualmente irrilevante ai fini dell’adempimento degli obblighi o dell’esercizio dei di- ritti e delle facoltà connessi al contenuto delle decisioni pubblicate, la cui conoscenza è presunta, per espressa previsione regolamentare, sin dal momento della pubblicazione, senza che taluno possa invocare - e tanto meno far ricadere su altri - la mancata cono- scenza di un provvedimento che lo riguardi.
L’appello della A.S. Pugnello Calcio a Cinque va dunque, e come già detto, respinto. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto
13, C.G.S.).
Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Pu- gnello Calcio a Cinque di Arzignano (VI) ed ordina l’incameramento della tassa.
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