F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 25/10/04 APPELLO DELLA A.S. PUNTO FOGGIA 1989 AVVERSO DECISIONI MERITO GA- RA PUNTO FOGGIA 1989/GIOVENTÙ CALCIO FOGGIA DEL 12.9.2004 E LE SAN- ZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.11.2004 INFLITTA AI CALCIATORI PUR- GANTE DAVIDE E CAVALIERE PASQUALE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Gra- do presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 12 del 7.10.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 25/10/04
APPELLO DELLA A.S. PUNTO FOGGIA 1989 AVVERSO DECISIONI MERITO GA- RA PUNTO FOGGIA 1989/GIOVENTÙ CALCIO FOGGIA DEL 12.9.2004 E LE SAN- ZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.11.2004 INFLITTA AI CALCIATORI PUR- GANTE DAVIDE E CAVALIERE PASQUALE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Gra- do presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
- Com. Uff. n. 12 del 7.10.2004)
L’A.S. Punto Foggia 1989 ha proposto ricorso avverso la delibera del Giudice Sporti- vo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata su C.U. n. 12 del 7 dicembre 2004, con la quale veniva comminata all’attuale reclamante la punizione sportiva della perdita della gara in favore della Gioven- tù Calcio Foggia del Campionato Regionale Giovanissimi, per aver fatto partecipare il cal- ciatore Purgante Davide benché squalificato.
La ricorrente non contesta minimamente la correttezza della decisione, limitandosi a dolersi del fatto che la Gioventù Calcio Foggia aveva proposto reclamo, anziché al com- petente Giudice di 2° Grado, direttamente al Giudice Sportivo che, a sua volta, lo aveva trasmesso a quello di 2° Grado.
Osserva la C.A.F. che nessuna irregolarità si riscontra nel comportamento di que- st’ultimo giudice, correttamente investito della questione del Giudice Sportivo di primo grado, conseguentemente il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Punto
Foggia 1989 di Foggia ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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