F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 25/10/04 APPELLO DELLA A.S. TERNATESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GA- RA TERNATESE/BUGUGGIATE DELL’11.9.2004 (Delibera della Commissione Disci- plinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 26 del 7.10.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 25/10/04 APPELLO DELLA A.S. TERNATESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GA- RA TERNATESE/BUGUGGIATE DELL’11.9.2004 (Delibera della Commissione Disci- plinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 26 del 7.10.2004) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblica- ta sul Com. Uff. n. 7 del 23 settembre 2004, in merito alla partita Ternatese/Buguggiate dell’11.9.2004, decideva di infliggere alla Buguggiate la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, a causa della partecipazione di sette suoi calciatori “fuori quota”, in quanto nati prima del 1.1.1986, numero superiore ai cinque consentiti. La Commissione Disciplinare presso il predetto Comitato, a seguito di ricorso della Bu- guggiate, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 14 del 7 ottobre 2004, decideva di ripri- stinare il risultato di 3-4 conseguito sul campo, sostenendo che il predetto numero di cinque “fuori quota” doveva essere interpretato con riferimento esclusivo ai calciatori che hanno partecipato attivamente alla gara, senza considerare i calciatori presenti in panchina. Avverso questa decisione proponeva appello davanti alla C.A.F. il Presidente della Ternatese sostenendo che, nella gara in esame, la Buguggiate ha impiegato attivamente sei calciatori “fuori quota” (i nn. 4-5-6-7-8 e 14) e richiedendo il ripristino della decisione del Giudice Sportivo. L’appello è fondato e deve essere accolto. La Commissione Disciplinare ha, infatti, commesso un errore nel non considerare il sesto calciatore “fuori quota” (n. 14) impiegato attivamente dalla Buguggiate nella gara in esame. Deve, di conseguenza, essere ripristinato il risultato della gara, come stabilito dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo presentato dalla A.S. Ternate- se annulla la decisione della Commissione Disciplinare, ripristinando la decisione del Giu- dice Sportivo che infliggeva alla Buguggiate la sanzione della perdita della gara Ternate- se/Buguggiate col punteggio di 0-3. Ordina restituirsi la tassa versata.
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