F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 25/10/04 APPELLO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO IL MANCATO IL RICONOSCIMEN- TO DELL’INSUSSISTENZA DEL DEBITO MATURATO IN FAVORE DEL COSENZA CALCIO 1914 A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE ROCCO SA- BATO (Delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 6/D – Riunione del 24.9.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 25/10/04 APPELLO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO IL MANCATO IL RICONOSCIMEN- TO DELL’INSUSSISTENZA DEL DEBITO MATURATO IN FAVORE DEL COSENZA CALCIO 1914 A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE ROCCO SA- BATO (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 6/D - Riunione del 24.9.2004) Con decisione del 17 ottobre 2003, la Commissione Tesseramenti, investita in data 9 settembre 2003 dalla Lega Nazionale Professionisti della questione relativa alla validità della variazione di tesseramento n. 0436 del 18 agosto 2003, depositata in pari data dalla Società Cagliari Calcio con riferimento al contratto professionistico stipulato con il calcia- tore Sabato Rocco, deliberava la validità del contratto stipulato tra la società cagliaritana e il suddetto calciatore nella data da ultimo citata. La suddetta Lega, nel richiedere la pronunzia della Commissione Tesseramenti, spe- cificava che le società Cagliari e Cosenza avevano stipulato, in data 10 luglio 2003, un accordo di trasferimento delle prestazioni sportive del nominato calciatore, con contestua- le cessione della quota di partecipazione alla società cosentina. Senonché, in seguito alla mancata iscrizione al campionato del Cosenza, il Cagliari, in data 6 agosto 2003, aveva comunicato la risoluzione del contratto di trasferimento a causa dell’impossibilità del Cosenza “di detenere un diritto di partecipazione alle prestazioni spor- tive di calciatore professionista”, comunicando altresì che l’accordo di partecipazione ave- va rappresentato elemento essenziale nel perfezionamento della volontà contrattuale. A quel punto il calciatore Sabato aveva dichiarato, il successivo 11 agosto, la risolu- zione del proprio contratto con il Cagliari, in quanto conseguente all’accordo il trasferi- mento contestato, stipulandone subito uno nuovo, di durata però annuale. La Lega Nazionale Professionisti, nel trasmettere il fascicolo e chiedere, generica- mente, alla Commissione Tesseramenti una “pronuncia in merito”, rendeva noto che, allo scopo di non pregiudicare l’attività professionale del calciatore, non essendo in discussio- ne la sua volontà di tesseramento con il Cagliari, avrebbe provveduto a dare esecuzione dalla data della richiesta al suddetto ultimo tesseramento, la cui tipologia e la relativa sca- denza restavano comunque vincolate alle definitive determinazioni dell’interpellata Com- missione. Questa, richiamando l’art. 110, comma 1, N.O.I.F., in tema di non ammissione di una società calcistica al campionato di pertinenza e di svincolo d’autorità dei calciatori, non- ché la circolare federale in data 7 ottobre 1993, in tema di accordi di partecipazione di cui all’art. 102-bis N.O.I.F., formulava le seguenti considerazioni: - la prima cessione definitiva di contratto dal Cosenza al Cagliari era pienamente valida in quanto intervenuta prima della non ammissione al campionato della società cedente: il calciatore Sabato non era dunque interessato dallo svincolo d’autorità; - atteso che l’accordo di partecipazione dava luogo a due operazioni distinte, la cessione del contratto conservava piena validità, estendendosi però al 100% di ogni diritto relativo al giocatore; - il giocatore e la nuova società di appartenenza avevano la facoltà, come puntualmente accaduto nel caso di specie, di concludere un nuovo contratto, previa risoluzione consen- suale del primo (cfr. gli atti di risoluzione del contratto del 10 luglio 2003, stipula del nuovo contratto in data 18 agosto 2003 con scadenza 30 giugno 2004, e relativa variazione di tesseramento n. 0436). La Commissione Tesseramenti, in definitiva, dichiarava “la validità del contratto stipu- lato tra la S.p.A. Cagliari Calcio e il calciatore Sabato Rocco in data 18 agosto 2003”. La società cagliaritana chiedeva, a quel punto, la riforma della decisione resa dalla Commissione Tesseramenti, nel senso che venisse dichiarato risolto il contratto stipulato tra le due società, con variazione di tesseramento n. 0472 in data 10 luglio 2003. Questa Commissione d’Appello, riunitasi il 26 gennaio 2004, dichiarava il reclamo inammissibile, in quanto, la società reclamante, pur “fatte salve ulteriori, specifiche e più dirette istanze di giustizia”, non aveva interesse a svolgere appello, siccome il corredo motivazionale della medesima appariva volto unicamente a sostenere, come da dispositi- vo, la validità dell’ultimo contratto stipulato tra la società sarda e il calciatore, in quanto frutto di una legittima riconsiderazione, su base consensuale, dei rapporti tra loro intercor- renti, e la validità dell’ultimo tesseramento non risultava oggetto di contestazione da parte della società isolana. Un successivo ricorso per revocazione (basato sulla sopravvenuta riaffiliazione della società cosentina) veniva anch’esso dichiarato inammissibile, con decisione assunta il 2 agosto 2004 da questo Organo di appello. Orbene, prendendo spunto in effetti anche dalla circostanza che la magistratura am- ministrativa, con pronunzia del TAR del Lazio in data 1° aprile 2004, confermata in appel- lo dal Consiglio di Stato in data 2 luglio 2004, ha ripristinato l’affiliazione del Cosenza Cal- cio, la società Cagliari Calcio, con reclamo del 5 agosto 2004, ha adito questa volta la Commissione Vertenze Economiche per sentir dichiarare l’insussistenza di debito alcuno a carico di essa reclamante, nei confronti del Cosenza Calcio, in dipendenza della detta variazione di tesseramento. Con la decisione impugnata, la Commissione Vertenze Economiche, indipendente- mente dagli effetti del giudicato realizzatosi in ordine alla pronunzia della Commissione Tesseramenti, ha rigettato il reclamo. Con l’appello in trattazione, il Cagliari Calcio, mosso ancora una volta dal chiaro in- tento di evitare di dover pagare il corrispettivo intero (€ 660.000,00) in relazione all’origi- nario trasferimento del calciatore, torna a chiedere la declaratoria di insussistenza di de- biti pecuniari nei confronti del Cosenza Calcio, vista l’intervenuta risoluzione della varia- zione di tesseramento n. 0472 in seguito alla mancata iscrizione della società calabrese nelle categorie professionistiche. Il gravame, peraltro ricevibile, in disparte ogni ulteriore questione di rito sollevata da controparte, non merita comunque accoglimento. Come esaurientemente specificato dalla pronunzia impugnata, sulla scorta della cir- colare federale in data 7 ottobre 1993, la cessione con accordo di partecipazione dà vita non già ad una fattispecie a formazione progressiva, bensì a due operazioni ben distinte: con la prima si realizza una cessione definitiva di contratto, mentre con la seconda si ha la cessione di un diritto, futuro ed eventuale, di natura economica. Con la conseguenza che ove la cessione sia avvenuta a favore di società ammesse ai campionati professioni- stici da parte di società non ammesse o revocate, la cessione si intende avvenuta al 100%, con annullamento dell’accordo di partecipazione. Correttamente impostata, dunque, la vicenda nei termini imposti dalla disciplina fede- rale, può affermarsi che la cessione di contratto stipulata in data 10 luglio 2003 tra Caglia- ri Calcio e Cosenza Calcio sia pienamente valida ed efficace e che a seguito del succes- sivo venir meno dell’accordo di partecipazione il Cagliari è divenuto titolare del 100% dei diritti relativi alle prestazioni del calciatore Sabato, con tutte le conseguenze di ordine economico per le società parti del contratto di cessione. Del tutto irrilevanti appaiono, pertanto, i successivi sviluppi della vicenda, comprensi- vamente, non da ultimo, del nuovo contratto liberamente stipulato tra società sarda e cal- ciatore in data 18 agosto 2003, atteso che la cessione contrattuale delle prestazioni del calciatore Sabato si è perfezionata prima della mancata iscrizione al campionato della so- cietà cedente (con conseguenza inapplicabilità dello svincolo di autorità), ed in maniera stabilizzata per l’ordinamento di settore e comunque immune dalle successive vicissitudi- ni relative all’accordo di partecipazione, senza dunque che possa attribuirsi alcun diretto rilievo a fattispecie civilistiche, come la presupposizione, peraltro non calzanti alla fatti- specie. Per i motivi sopra accennati, non potendosi, quindi, addivenire a pronunzia di accer- tamento negativo delle debenze pecuniarie a carico della società cagliaritana, sorte per il loro intero (essendo necessariamente venuto meno l’accordo di partecipazione) a fronte della cessione del calciatore, la Commissione di Appello Federale non può che respinge- re il reclamo, con il conseguente incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Cagliari Cal- cio di Cagliari ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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