F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 08/11/04 RECLAMO DELLA U.S. GRICIGNANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI IN CLASSIFICA DEI QUALI PUNTI 2 DA SCON- TARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 E PUNTI 2 DA SCONTARE NEL- LA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 IN RELAZIONE ALLA GARA GRICIGNA- NO/GIOVANI RECALE DEL 14.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9 COMMA 3 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMEN- TO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004) RECLAMO DEL SIG. DELL’AVERSANA GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DI ANNI TRE E MESI 6 IN RELAZIONE ALLA GARA GRICIGNANO/GIOVANI RECALE DEL 14.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1 E 2 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 08/11/04 RECLAMO DELLA U.S. GRICIGNANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI IN CLASSIFICA DEI QUALI PUNTI 2 DA SCON- TARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 E PUNTI 2 DA SCONTARE NEL- LA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 IN RELAZIONE ALLA GARA GRICIGNA- NO/GIOVANI RECALE DEL 14.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9 COMMA 3 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMEN- TO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004) RECLAMO DEL SIG. DELL’AVERSANA GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DI ANNI TRE E MESI 6 IN RELAZIONE ALLA GARA GRICIGNANO/GIOVANI RECALE DEL 14.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1 E 2 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004) A seguito della denuncia sporta dal Presidente della società Giovani Recale all’Uffi- cio Indagini ed al Comitato Regionale Campania concernente il tentativo di illecito sporti- vo perpetrato ai danni della medesima società in relazione alla gara disputata con l’U.S. Gricignano di Gricignano d’Aversa in data 14.3.2004, esperiti gli opportuni accertamenti istruttori da parte dell’Ufficio Indagini, in data 5 luglio 2004 il Procuratore Federale deferi- va alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania: 1) Gennaro Dell’Aversana, tesserato per la società Pol. Succivo e fratello di Edoardo Dell’Aversana, dirigente dell’U.S. Gricignano, per rispondere della violazione di cui agli artt. 6, commi 1 e 2, e 1, comma 1, C.G.S., per avere telefonato al calciatore Giuseppe Altobelli, tesserato per la società Giovani Recale, prima della suddetta gara, promettendogli un regalo in cambio del suo scarso impegno nella gara medesima; 2) l’U.S. Gricignano per risponde- re, in relazione ai suddetti fatti, delle medesime violazioni ascritte al Dall’Aversana; 3) la Pol. Succivo, per rispondere, sempre in relazione ai citati fatti, della violazione di cui al- l’art. 2, comma 4, C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato, Gennaro Dell’Aversana. All’udienza del 5.8.2004, avanti all’adita Commissione Disciplinare, la difesa dell’U.S. Gricignano eccepiva, fra l’altro, la genericità e l’erroneità delle violazioni contestate alla società deferita, nonché la mancata indicazione del titolo della responsabilità della socie- tà medesima nell’atto di deferimento. Con ordinanza resa alla medesima udienza la Commissione Disciplinare respingeva la suddetta eccezione preliminare, rilevando, fra l’altro, che “in ordine alla questione relativa alla rubrica di deferimento, è agevole determinare, dall’esame testuale degli atti, che... per quanto attiene alla U.S. Gricignano, secondo quanto espressamente indicato nell’atto di deferimento, la contestazione si riferisce alla lettera dell’art. 6, comma 2, C.G.S. relativa alla responsabilità oggettiva della società”, disponendo di procedersi oltre nella trattazione dell’udienza. Uditi i difensori delle parti ed il sostituto Procuratore Federale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 13 del 7 agosto 2004 la Commissione Disciplinare ha inflitto ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: 1) quanto a Gennaro Dell’Aversana, l’inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi sei; 2) quanto all’U.S. Gricignano, la penalizzazione di punti quat- tro in classifica, di cui due da scontare nella stagione sportiva 2003/2004 ed i residui due, ritenuta l’inefficacia della sanzione per la stagione 2003/2004, da scontare nella stagione 2004/2005; 3) quanto alla Pol. Succivo, la penalizzazione di un punto in classifica da scon- tare nella stagione sportiva 2004/2005, oltre all’ammenda di t 1.000,00. Avverso tale delibera, con separati e tempestivi atti, hanno proposto appello avanti a questa Commissione tutti i soggetti sanzionati, chiedendone l’annullamento per vizi del giudizio e della procedura di deferimento, e comunque per insussistenza delle violazioni loro ascritte. In particolare, l’U.S. Gricignano ha eccepito nel proprio appello la nullità dell’atto di deferimento della Procura Federale nei suoi confronti, per genericità ed inesattezza dei capi di imputazione, non potendosi a suo dire dallo stesso deferimento evincere il titolo della responsabilità ascritta alla società. Questa Commissione, con delibera pubblicata sul C.U. 8/C del 13.9.2004, previa ri- unione degli appelli separatamente proposti, ha accolto gli stessi sotto l’assorbente profilo dell’eccepita nullità dell’atto di deferimento ed ha disposto, a norma dell’art. 33, comma 5, C.G.S., l’annullamento della decisione impugnata per difetto di contraddittorio, con rinvio alla medesima Commissione Disciplinare che l’aveva emessa per un nuovo esame del merito del giudizio. In sede di rinnovazione del giudizio, la Commissione Disciplinare, esperiti i necessari atti di istruzione probatoria, uditi all’udienza del 22.10.2004 il rappresentante della Procu- ra Federale e i difensori delle parti, rigettate le diverse eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalle stesse, con delibera pubblicata sul C.U. n. 33 del 25 ottobre 2004 ha as- sunto le decisioni ed irrogato le sanzioni dettagliatamente indicate in epigrafe, proscio- gliendo da ogni addebito la Pol. Succivo. La Commissione medesima ha infatti ritenuto, come si evince dalla motivazione della citata delibera, che dai fatti di causa, come accertati dall’Ufficio Indagini e come risultanti all’esito degli incombenti istruttori svolti, risulterebbe con evidenza il tentativo di illecito sportivo posto in essere dai soggetti deferiti, essendo emersi a carico degli stessi ele- menti univoci di colpevolezza in ordine ai fatti loro contestati dalla Procura Federale, dei quali gli stessi sono chiamati a rispondere a titolo di responsabilità diretta (il Dell’Aversa- na) e presunta (l’U.S. Gricignano). Secondo la ricostruzione fattuale operata dalla Commissione Disciplinare, infatti, la de- nuncia presentata dal Presidente della società Giovani Recale avrebbe trovato ampio e pie- no riscontro nelle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dai calciatori Altobelli e Nocera, i quali avrebbero sostanzialmente confermato, il primo di essere stato raggiunto da una tele- fonata del Dell’Aversana, che gli prometteva un compenso per non impegnarsi nella gara contro il Gricignano, il secondo che il Presidente dell’Acerrana, società estranea a qualsiasi interesse nella gara de qua, militando in altro campionato, gli aveva riferito che nell’ambien- te calcistico circolava voce di un presunto impegno dell’allenatore della società Giovani Re- cale, il Sig. Stellato, per combinare il risultato della gara contro l’U.S. Gricignano. Inoltre, sempre secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione Discipli- nare, il lunedì successivo alla gara, allorquando il Presidente della società Giovani Recale convocò i propri calciatori per rendergli noto l’allontanamento dell’allenatore, per i motivi di cui sopra, un altro calciatore, Antonio Graus, gli riferì che anch’egli era stato avvicinato dal collega Rocco Anatriello, molto legato allo Stellato ed ex del Gricignano, il quale gli aveva riferito di essere stato contattato per conoscere il numero di telefono dello stesso Graus. D’altro canto, le motivazioni addotte dal Dall’Aversana a giustificazione della propria telefonata al calciatore Altobelli, la cui effettuazione non è stata negata, non appaiono se- condo il giudizio della Commissione Disciplinare attendibili, non potendosi dare credito al- la tesi secondo la quale egli avrebbe chiamato il calciatore per tentare di tranquillizzare gli animi dei protagonisti della gara, al fine di evitare il ripetersi degli incidenti che si erano verificati nel corso della gara disputata dalle squadre nel girone di andata del campionato. Avverso la suddetta delibera, con atti ritualmente comunicati, hanno separatamente pro- posto appello avanti a questa Commissione d’Appello Federale, previo tempestivo preannun- cio dello stesso e richiesta degli atti del procedimento, l’U.S. Gricignano e il Gennaro Dell’A- versana, entrambi sostanzialmente affidando il proprio gravame alle medesime censure. In particolare i ricorrenti denunciano: 1) nullità del giudizio di primo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare per: a) violazione del diritto di difesa (per ciò che concerne l’appello proposto dal Dall’Aversana); b) erronea e/o incompleta verbalizzazione degli atti di causa; 2) nullità dell’intera procedura di deferimento per: a) mancata notifica dell’atto di deferimento 5.7.2004 (per ciò che concerne l’appello proposto dal Dall’Aversana); b) mancata rinnovazione dell’atto di deferimento da parte della Procura Federale; c) generi- cità ed inesattezza dei capi d’imputazione contenuti nel primo deferimento (per ciò che concerne l’appello proposto dall’U.S. Gricignano); d) violazione dell’art. 27, comma 8, C.G.S.; 3) infondatezza nel merito delle accuse oggetto di deferimento. Concludono gli appellanti chiedendo in via preliminare la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado e dell’intera procedura di deferimento; nel merito il proscioglimen- to da qualunque addebito con conseguente annullamento delle sanzioni loro inflitte dalla Commissione Disciplinare; in via di estremo subordine una congrua riduzione delle san- zioni medesime. Alla riunione dell’8.11.2005 questa Commissione ha proceduto all’audizione del rap- presentante della Procura Federale, delle parti e dei loro legali di fiducia e, previa riunione dei gravami separatamente proposti, ha posto gli stessi in decisione. Reputa la Commissione d’Appello Federale che nessuno degli appelli interposti meri- ti accoglimento, dovendosi in questa sede integralmente confermare l’impugnata delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania. Vanno in primo luogo esaminate le eccezioni preliminari proposte dagli appellanti. La prima di esse concerne la pretesa nullità del giudizio di primo grado avanti alla Commissione Disciplinare sotto due distinti profili: a) per violazione del diritto di difesa del Dell’Aversana, in quanto la Commissione Disciplinare non ha accolto la di lui richiesta di ammissione di prova testimoniale, erroneamente reputando l’istanza tardiva e comunque la prova irrilevante. Tale eccezione è palesemente infondata, essendo precetto recepito dalla comune cultura giuridica che qualora un termine da calcolarsi a ritroso, come quello di cui all’art. 37, comma 2 C.G.S. (“fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibat- timento”) scada in giorno festivo, la scadenza è anticipata al primo giorno feriale antece- dente - e non posticipata al primo giorno feriale successivo, come preteso dall’appellante - con le conseguenza che del tutto corretta sul punto è stata la decisione della Commissione Disciplinare, poiché l’istanza di ammissione della prova avrebbe dovuto essere formulata dalla difesa del Dell’Aversana entro il termine del 16.10.2004, e non del 18.10.2004, come accaduto. In ogni caso, la valutazione della Commissione Disciplinare di irrilevanza della prova dedotta appare sorretta da congrua e logica motivazione; b) per erronea e/o incom- pleta verbalizzazione degli atti del procedimento. Anche questa censura è destituita di fon- damento, non solo per essere la stessa fondata su mere asserzioni, prive di positivo ri- scontro probatorio, ma anche soprattutto per l’assorbente circostanza che gli appellanti, nel formulare l’eccezione in esame, non specificano affatto, né d’altronde avrebbero potuto farlo, quale concreto pregiudizio di natura processuale essi abbiano risentito dall’ipotetica (e comunque non provata) circostanza allegata, né l’eventuale lesione o compressione del diritto di difesa, che dalla stessa sarebbe loro derivata. Senza contare, ad ogni buon conto, che le denunciate omissioni, anche laddove si fossero effettivamente verificate, non appa- rirebbero comunque poste in essere in violazione di alcuna specifica norma federale. La seconda delle proposte eccezioni, quella sulla quale gli appellanti fondano la richie- sta di declaratoria di nullità dell’intera procedura di deferimento, in tutti i suoi vari ed articola- ti motivi, appare parimenti infondata e non meritevole di accoglimento: a) per ciò che con- cerne il profilo della mancata notifica al Dall’Aversana dell’atto di deferimento del 5.7.2004, non può non rilevarsi, così come esattamente ha fatto la Commissione Disciplinare nella de- libera impugnata, che l’eccezione è del tutto intempestiva, anche solo in considerazione del fatto che il Dell’Aversana ha comunque partecipato al precedente giudizio avanti alla Com- missione Disciplinare (quello conclusosi con la delibera del 7.8.2004, poi annullata da que- sta C.A.F.), impugnandone la delibera conclusiva, e che allo stesso è stata poi regolarmente comunicato dalla Commissione Disciplinare in sede di rinnovazione del giudizio, il nuovo at- to di contestazione 23.9.2004; b) quanto al rilievo della mancata rinnovazione dell’atto di de- ferimento da parte della Procura Federale anteriormente alla celebrazione del nuovo giudi- zio di merito avanti alla Commissione Disciplinare, occorre osservare che dopo l’annulla- mento della prima sua delibera da parte di questa C.A.F., la Commissione Disciplinare, pri- ma di procedere alla celebrazione del nuovo giudizio di merito ed in vista della seduta dell’8.10.2004 (poi rinviata al 22.10.2004), ha provveduto a comunicare a tutte le parti del procedimento il proprio atto di contestazione 23.9.2004, che ricostruiva puntualmente tutte le varie fasi della vicenda e lo svolgimento del procedimento, dando espressamente atto di tutte le contestazioni di cui le parti erano chiamate a rispondere, mediante il riferimento non solo all’atto di deferimento della Procura Federale del 5.7.2004, ma anche e soprattutto a quanto stabilito da questa Commissione d’Appello nella precedente sua delibera del 13.9.2004, e quindi contestando specificamente al Dall’Aversana ed all’U.S. Gricignano di aver posto in essere comportamenti contrari alle norme regolamentari, dei quali erano chia- mati a rispondere, il primo a titolo di responsabilità diretta, la seconda a titolo di responsabi- lità presunta, ex art. 9, comma 3, C.G.S. In un tale contesto, quindi, nessuna necessità di un ulteriore e specifico atto di deferimento può essere ravvisata, essendo state le parti ampia- mente e puntualmente edotte circa le contestazioni, delle quali erano chiamate a risponde- re, e non potendosi ravvisare nella descritta vicenda procedurale alcuna lesione o legittima compressione del diritto di difesa delle parti stesse, né alcuna violazione delle regole in ma- teria di pienezza del contraddittorio. Identiche argomentazioni, poi, valgono anche a dimo- strare l’infondatezza dell’ulteriore eccezione, sollevata dall’U.S. Gricignano, circa una prete- sa genericità ed inesattezza dei capi di imputazione contenuti nel primo atto di deferimento a suo carico; c) infine, quanto al profilo della pretesa violazione dell’art. 27, comma 8, C.G.S., per essersi, a dire degli appellanti, gli atti d’indagine relativi al presente procedimen- to conclusi oltre il limite indicato dalla citata norma, vale a dire l’inizio della stagione sportiva successiva a quella nella quale i fatti denunciati si sono verificati, non può che rilevarsi co- me l’eccezione sia prova di pregio. Per costante giurisprudenza di questa Commissione d’Appello Federale, infatti, e come peraltro correttamente osservato nell’impugnata delibera, il termine previsto dall’art. 27, comma 8, C.G.S., deve intendersi riferito alle indagini in sen- so stretto, cioè ai veri e propri atti di istruzione probatoria - atti che nella fattispecie si sono sicuramente conclusi entro il termine della stagione sportiva - a nulla rilevando che l’Ufficio Indagini, espletate tempestivamente le proprie attività, rassegni poi la propria relazione alla Procura Federale successivamente allo scadere del termine suddetto. Venendo ora all’esame del merito della vicenda, deve osservarsi come dalle risultan- ze delle indagini svolte dal preposto Ufficio Federale, nonché dagli atti istruttori compiuti nel corso del giudizio di primo grado emerga con ogni chiarezza, al di là di ogni ragione- vole dubbio, la responsabilità dei soggetti deferiti per i fatti loro ascritti, dei quali gli stessi sono chiamati a rispondere ai diversi titoli di responsabilità loro rispettivamente contestata dalla Procura Federale, come risultante dalla decisione impugnata. Se, infatti, è vero che dalle indagini compiute e dall’istruttoria svolta non è emersa la piena prova dell’illecito sportivo contestato ai soggetti deferiti, è pur vero che dalla precisa ricostruzione degli elementi e delle circostanze di fatto effettuata, dai riscontri forniti dai soggetti ascoltati dall’Ufficio Indagini alla denunzia presentata dal Presidente dell’A.S. Giovani Recale (in particolare i calciatori Altobelli e Nocera) è possibile ricavare una serie di indizi univoci, gravi, precisi e concordanti, sui quali fondare un giudizio di colpevolezza dei soggetti incolpati, il cui grado di probabilità va ben oltre quello della verosimiglianza, avvicinandosi notevolmente a quello della certezza presuntiva. Dal punto di vista fattuale, invero, appare del tutto inverosimile la ricostruzione pro- spettata dalla difesa dei deferiti, in particolare da quelle del Dell’Aversana, non potendosi accedere alla tesi secondo la quale la telefonata da questi effettuata al calciatore dell’A.S. Giovani Recale, Giuseppe Altobelli, avrebbe avuto come scopo quello di tranquillizzare lo stesso calciatore circa la possibilità di atteggiamenti ostili da parte dei tifosi dell’U.S. Gri- cignano, non solo, come ha correttamente rilevato la Commissione Disciplinare perché ta- le garanzia non rientrava nella disponibilità dell’autore della telefonata, ma anche e so- prattutto perché se effettivamente l’obiettivo che il Dell’Aversana intendeva perseguire fosse stato quello dichiarato, lo stesso non si sarebbe certo dovuto e potuto realizzare con una isolata telefonata ad un calciatore. Accertato presuntivamente, in base ai surrichiamati indizi - gravi, precisi e concor- danti - l’elemento soggettivo dell’agente, non può che presumersi ulteriormente, con ele- vatissimo grado di verosimiglianza, lo scopo della condotta dallo stesso posta in essere, non potendosi non reputare, senza logica e in base all’id quod plerumque accidit, che es- sa fosse diretta unicamente ad avvantaggiare l’U.S. Gricignano, posto che il Dall’Aversa- na - all’epoca dei fatti Dirigente di altra società che nessun interesse poteva avere nella vicenda de qua - è risultato invece legato da vincoli di parentela ad un Dirigente della ci- tata società, in particolare essendo fratello del Direttore Sportivo dell’U.S. Gricignano. Appare del tutto verosimile, dunque, che il Dall’Aversana abbia agito nell’interesse della società “amica” U.S. Gricignano, la quale quindi, in ragione della regola sancita dall’art. 9, comma 3, C.G.S. ed in guisa del principio del cui prodest, è stata correttamente chiamata a rispondere nella fattispecie a titolo di responsabilità presunta, non potendosi peraltro acce- dere alla tesi difensiva della stessa, circa il superamento della presunzione di responsabili- tà, invero non essendo stata fornita dalla società stessa alcuna prova liberatoria circa il fatto che la società medesima non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato, né tale prova essendo emersa dall’istruttoria svolta dall’Ufficio Indagini o dal dibattimento. In conclusione, bene ha fatto la Commissione Disciplinare a giudicare che nei confronti del Dell’Aversana, chiamato a rispondere a titolo di responsabilità diretta, siano emersi concor- danti ed univoci elementi di colpevolezza, non potendosi qui che ribadire che dell’illecito sporti- vo che lo stesso ha compiuto, in forza delle argomentazioni testè illustrate, deve essere chia- mato a rispondere anche che di esso avrebbe potuto di fatto beneficiare, vale a dire l’U.S. Gri- cignano, che a norma dell’art. 9, comma 3, C.G.S. deve essere considerato presunto respon- sabile dell’illecito stesso, commesso a suo vantaggio da persone estranee alla società. D’altro canto, l’iter logico e motivazionale con il quale la Commissione Disciplinare è pervenuta, nell’impugnata delibera, all’accertamento ed all’affermazione della responsa- bilità dei soggetti deferiti in ordine ai fatti comportanti illecito sportivo loro contestati dalla Procura Federale appare immune da qualsiasi vizio, dovendosi in questa sede accedere alle ricostruzioni in fatto operata dal giudice di prime cure, nonché alle conseguenze, sul piano giuridico, che lo stesso ha tratto dai fatti accertati. In contrario senso, nessuna delle eccezioni sollevate dagli appellanti appare meritevole di accoglimento. Accertata e dichiarata, quindi, la responsabilità, ai diversi titoli in precedenza illustra- ti, di tutti i soggetti deferiti per i fatti loro contestati, costituenti illecito sportivo, questa Commissione d’Appello Federale reputa congrue, in considerazione della gravità dei fatti medesimi e delle conseguenze che dagli stessi sono scaturite, la misura delle sanzioni ir- rogate dalla Commissione Disciplinare ai soggetti deferiti, dovendo tali sanzioni essere in questa sede integralmente confermate. Per questi motivi la C.A.F., previa riunione degli stessi, respinge gli appelli come in epigrafe proposti dall’U.S. Gricignano Calcio e dal Sig. Gennaro Dell’Aversana. Ordina in- camerarsi le tasse reclamo.
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