F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 08/11/04 RICORSO PER REVOCAZIONE POL. NUOVA LUNGHEZZA AVVERSO LA SAN- ZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RUZZA ALESSANDRO FINO AL 31.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale La- zio – Com. Uff. n. 100 del 27.5.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 08/11/04 RICORSO PER REVOCAZIONE POL. NUOVA LUNGHEZZA AVVERSO LA SAN- ZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RUZZA ALESSANDRO FINO AL 31.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale La- zio - Com. Uff. n. 100 del 27.5.2004) La Polisportiva Nuova Lunghezza in persona del presidente Peppino Turchetta ha proposto ricorso per revocazione avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, in data 27.5.2004, con il quale veniva inflitta al calcia- tore Ruzza Giancarlo la sanzione della squalifica fino al 31.12.2008 (vedi C.U. n. 100 del 27 maggio 2004). Assume la ricorrente, nella persona del presidente Turchetta, di aver svolto una “in- dagine interna” mediante audizione dei giocatori coinvolti nell’episodio che ha generato le squalifiche del Ruzza, di altro calciatore e di altre persone presenti, arrivando alla conclu- sione dell’assoluta estraneità del Ruzza con conseguente richiesta di revocazione della impugnata decisione, per i fatti sopravvenuti. Ritiene la C.A.F. che non ricorra nella fattispecie l’ipotesi del “fatto nuovo” come previ- sto dall’art. 35 C.G.S. in quanto gli elementi offerti dalla ricorrente erano già esistenti al momento della decisione impugnata e ben potevano essere fatti valere in quella sede. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Nuova Lunghezza di Lunghezza (Roma) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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