F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 15/11/04 RECLAMO DELL’U.S. OLMI CALLALTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO MOGLIANO/OLMI CALLALTA DEL 19.9.2004 (Delibera della Commissione Di- sciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 15 del 14.10.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 15/11/04 RECLAMO DELL’U.S. OLMI CALLALTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO MOGLIANO/OLMI CALLALTA DEL 19.9.2004 (Delibera della Commissione Di- sciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 15 del 14.10.2004) Con la decisione impugnata, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regio- nale Veneto ha accolto il reclamo proposto dall’A.S. Pro Mogliano avverso la validità della gara in cui in epigrafe, e con il quale la medesima lamentava la partecipazione irregolare del calciatore Girotto Mauro nelle fila dell’Olmi Callalta, siccome squalificato. L’Organo di prime cure, constatato che il detto giocatore era stato effettivamente col- pito dalla sanzione della squalifica per una giornata causa recidiva di ammonizioni (come da Comunicato Ufficiale del 9 giugno 2004) e ritenendo che il provvedimento disciplinare non era stato scontato in occasione della mancata partecipazione alla gara Super Coppa del Veneto del 28 agosto successivo, accoglieva il reclamo, ritenendo di potersi appigliare a precedente di questa Commissione d’Appello, e conseguentemente infliggeva all’odier- na reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 3. Con il reclamo in trattazione, la A.S. Olmi Callalta torna a sostenere che il calciatore Girotto non era più gravato dalla squalifica al momento della partita di campionato dispu- tata contro la Pro Mogliano in data 19 settembre 2004, avendo il suddetto atleta saltato l’incontro di Super Coppa di seconda categoria organizzata dal Comitato Regionale Vene- to e disputatosi il 28 agosto 2004. A tal riguardo richiama l’attenzione sulla circostanza che a fronte della richiesta di come un giocatore dovesse scontare la squalifica a seguito di un provvedimento di espul- sione subito durante la suddetta gara di Super Coppa, il Comitato Regionale Veneto ave- va risposto, con comunicazione elettronica a firma del segretario, che la squalifica andava scontata nella prima gara ufficiale diversa da quella di coppa. Ciò posto, pur dovendosi prendere atto di come la menzionata risposta possa aver avuto un effetto fuorviante in ordine alle determinazioni della società appellante, la pre- sente Commissione non può accogliere il reclamo. La C.A.F. ha già chiarito, infatti, che se la Super Coppa del Veneto, che si gioca tra le vincitrici del Campionato regionale e della fase regionale della Coppa Italia, non è gara di Coppa Italia, è altrettanto vero che detta Super Coppa è, comunque, certamente assimi- labile ad una gara di Coppa regionale, organizzata, gestita e regolamentata dal compe- tente Comitato Regionale (reclamo Alta Marca Valdobbiadene, Com. Uff. n. 18/C del 10 novembre 2003). Nel caso in esame, dunque, trova applicazione l’art. 14, comma 10, n. 1, C.G.S., se- condo cui le sanzioni inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni, e non l’inconferente art. 14, comma 10, n. 3, C.G.S.. La squalifica del Girotto, risalente alla precedente stagione sportiva in seconda cate- goria, non era stata, quindi, regolarmente scontata al momento della gara di campionato in argomento. Ne consegue la reiezione del gravame per come proposto dall’A.S. Olmi Callalta e l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo così come sopra proposto dall’U.S. Ol- mi Callalta di San Biagio di Callalta (TV) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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