F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 15/11/04 RECLAMO DEL SIGNOR CORRADI CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DEL- L’ART. 27 COMMA 2 DELLO STATUTO FEDERALE, A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 14 del 6.10.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 15/11/04 RECLAMO DEL SIGNOR CORRADI CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DEL- L’ART. 27 COMMA 2 DELLO STATUTO FEDERALE, A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 14 del 6.10.2004) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 14 del 6 ottobre 2004 la Commissione Di- sciplinare presso il Comitato Regionale Veneto accoglieva parzialmente il deferimento proposto dal Procuratore Federale con atto del 31.8.2004 ed infliggeva al Sig. Claudio Corradi, vice Presidente della A.C. Martellago, la sanzione della inibizione per il periodo di anni tre. Avverso tale decisione proponeva appello il Sig. Corradi che rilevava, in estrema sin- tesi, di non aver violato alcuna norma del Codice di Giustizia Sportiva ed in ogni caso di essere stato condannato ad una sanzione particolarmente severa. Chiedeva, pertanto, il proscioglimento da ogni addebito o, in via subordinata, la riduzione del periodo di inibizio- ne inflittogli. L’appello del Sig. Corradi, benché proposto nel rispetto dei termini procedimentali, non è ammissibile. A norma dell’art. 29 punto 1 C.G.S. sono legittimati a proporre reclamo, a parte altri, i tesserati che, ritenendosi lesi nei loro diritti, vi abbiano interesse. Ne consegue che i re- clami debbono essere (redatti e) sottoscritti dagli stessi tesserati che vi abbiano interes- se, pena la loro inammissibilità. È di tutta evidenza, infatti, che la sottoscrizione è requisi- to necessario ed essenziale della validità del reclamo, che, se ne è privo ovvero è munito di sottoscrizione inefficace, va considerato tamquam non esset, con l’ovvia conseguenza di non poter dare luogo agli effetti giuridici che gli sono propri. Nel caso in esame l’appello non è stato sottoscritto dal Sig. Corradi, ma da suo legale di fiducia, l’Avv. Leonardo Benelle del Foro di Padova. In difetto di sottoscrizione da parte del Sig. Corradi va da sé, dunque, che l’appello deve essere dichiarato inammissibile. Per la verità l’Avv. Benelle ha sottoscritto ed inoltrato l’appello a questa Commissione in forza della procura speciale rilasciatagli dal Sig. Corradi; procura che trova posto in cal- ce all’atto ed in pagina distinta da questo. La circostanza non fa venire meno la già detta inammissibilità non potendosi considerare valida, ai fini che qui interessano, la sottoscri- zione apposta in calce alla delega (peraltro su pagina distinta dall’appello) essendo que- sta finalizzata esclusivamente al conferimento della procura e non potendo univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a fare proprio il contenuto dell’impu- gnazione proposta. Per formulare una simile ipotesi occorrerebbe la prova volta a vincere la presunzione del rilascio della procura antecedentemente, e non successivamente, alla redazione ed alla sottoscrizione da parte del legale dell’atto di impugnazione; prova che nel caso in esame non è stata peraltro fornita. Discende dalle considerazioni appena fatte, pertanto e come già detto, l’inammissibilità per difetto della sottoscrizione dell’appello proposto nell’interesse, ma non dal Sig. Corradi. Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere inca- merata (art. 29, punto 13 C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile il reclamo come sopra esposto dal Sig. Claudio Corradi, ai sensi dell’art. 29 comma 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata ed ordina l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it