F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 15/11/04 RECLAMO DEL CALCIATORE FERRIERI VINCENZO AVVERSO LE SANZIONI DEL- LA SQUALIFICA PER MESI 6 E L’AMMENDA DI e 500,00, PER VIOLAZIONE DEL- L’ART. 27 COMMA 2 STATUTO FEDERALE E DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., A SE- GUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commis- sione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 46/C del 6.10.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 15/11/04 RECLAMO DEL CALCIATORE FERRIERI VINCENZO AVVERSO LE SANZIONI DEL- LA SQUALIFICA PER MESI 6 E L’AMMENDA DI e 500,00, PER VIOLAZIONE DEL- L’ART. 27 COMMA 2 STATUTO FEDERALE E DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., A SE- GUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commis- sione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 46/C del 6.10.2004) Il Sig. Ferrieri Vincenzo ha presentato ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C pubblicata sul C.U. n. 46/C del 6 ottobre 2004, con la quale gli veniva inflitta la sanzione della squalifica per mesi sei e dell’am- menda di 500 euro per aver violato la clausola compromissoria avendo, senza la prescrit- ta autorizzazione, proposto ricorso al Tribunale di Nola al fine di ottenere la dichiarazione di fallimento della A.S. Palmese Calcio per la quale era tesserato. Il ricorrente ha chiesto la revoca della suddetta squalifica sostenendo di aver agito in buona fede. Il ricorso non risulta notificato alla Procura Federale che aveva promosso il procedi- mento, e pertanto, ai sensi dell’art. 29 punto 5 e dell’art. 33 punto 2 C.G.S. deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal calciatore Ferrieri Vincenzo, ai sensi degli artt. 29, n. 5 e 33 n. 2 C.G.S., ed ordina l’inca- meramento della tassa versata.
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