F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 15/11/04 RECLAMO DELL’A.S. BARI AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI e 2.000,00 (Delibera della Com- missione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 92 del 7.10.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 15/11/04
RECLAMO DELL’A.S. BARI AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI e 2.000,00 (Delibera della Com- missione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 92 del
7.10.2004)
Con atto alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti del
28 settembre-6 ottobre 2004 l’A.S. Bari reclamava avverso le sanzioni della penalizzazio- ne di punti 1 in classifica e dell’ammenda di e 2.000,00 inflitte dal Giudice Sportivo pres- so la stessa Lega Nazionale Professionisti a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 12 comma 1 parte seconda C.G.S. per il comportamento di suoi sostenitori nel corso della gara Cesena/Bari del 21 settembre precedente (Com. Uff. n. 92 del 7 ottobre 2004).
Rilevava come non potesse affermarsi con certezza che il fumogeno ed il petardo al- l’origine del provvedimento disciplinare provenissero dal settore riservato ai tifosi della squadra ospitata (“la cosiddetta riserva di accesso alla tribuna” poteva essere “agevol- mente superata” da chiunque avesse avuto intenzione di compiere atti di violenza) e che lo scoppio del petardo non poteva aver provocato i danni lamentati dal portiere e determi- nato addirittura il suo ricovero ospedaliero. Come dimostravano le riprese televisive che poneva a disposizione della Commissione. Rilevava, in definitiva, che l’episodio si era svolto diversamente da come ritenuto e comunque che la sua reale, modesta gravità non giustificava la severità delle sanzioni inflittegli.
Chiedeva, pertanto, la revoca delle sanzioni o, in subordine, il loro adeguamento alla modestia del fatto.
La Commissione Disciplinare non condivideva i rilievi della società. Osservava prelimi- narmente che le immagini televisive riproducenti l’accaduto non potevano essere utilizzate nel giudizio non ricorrendo nel caso in esame alcuna delle ipotesi previste dall’art. 31 del C.G.S.. Quanto al merito, rilevava che gli atti ufficiali di gara offrivano prova certa della pro- venienza del fumogeno e del petardo dal settore dei tifosi del Bari e che il giudizio espres- so dal Giudice Sportivo in ordine alla gravità dei fatti (dello scoppio del petardo, in partico- lare, e degli effetti dannosi sul portiere del Cesena) dovevano essere condivisi. Rilevata, dunque, la sicura riconducibilità del lancio del fumogeno e del petardo ai sostenitori del Bari e la non modesta gravità dei fatti, che con la sostituzione del portiere avevano dato luogo peraltro ad una alterazione del potenziale atletico del Cesena, la Commissione re- spingeva il reclamo confermando la duplice sanzione della penalizzazione e dell’ammenda già inflitta alla A.S. Bari dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 92 del 7 ottobre 2004).
Avverso tale decisione proponeva appello la società che, pur riconoscendo la corret- tezza della decisione impugnata in ordine alla inutilizzabilità delle immagini televisive, invi- tava questa Commissione a prenderne comunque visione. Contestava, poi, che la sostitu- zione del portiere, peraltro giudicata non necessaria sulla base delle reali condizioni del portiere, avesse determinato una riduzione del potenziale atletico del Cesena, visto che il portiere di riserva subentrato al suo posto aveva disputato una partita più che eccellente. Chiedeva in definitiva che questa Commissione in riforma della decisione impugnata ade- guasse la sanzione alla modesta entità dei fatti.
L’appello della A.S. Bari, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.
Circa l’invito a prendere visione, anche senza farne uso ai fini del giudizio, dei filmati televisivi relativi all’episodio all’origine di questo procedimento non può farsi a meno dal rilevare come detto invito appaia di difficile collocazione concettuale, prima che procedu-
rale, non risultando chiaro quale possa essere l’utilità di visionare riprese televisive delle quali non è consentito in alcun modo tenere conto ai fini del decidere. Va da sé, di conse- guenza, che l’invito deve essere disatteso.
Ugualmente disattesa deve essere la tesi della società a proposito del depauperamen- to del potenziale atletico della società per effetto dell’uscita dal terreno di gioco del portiere titolare. Non si ha difficoltà a credere che il portiere di riserva abbia disputato una gara più che eccellente, ma questa circostanza non sposta più di tanto i termini della questione dal momento di valutazione sul potenziale atletico della squadra va fatta, come è ovvio, ex ante e non a posteriori. Bisogna considerare in ogni caso che il portiere titolare, schierato in campo al posto del portiere di riserva evidentemente per condizioni atletiche e di forma del momento ritenute superiori, avrebbe disputato una gara ancor migliore di talché può dirsi in ogni caso che il potenziale atletico del Cesena ne è risultato alterato, non avendo potuto disporre del portiere ritenuto in grado sul momento di una prestazione superiore. Senza dire di un eventuale incidente di gioco al portiere di riserva che avrebbe danneggiato gravemen- te la squadra non più in grado di schierare in campo un terzo portiere.
Alla luce delle considerazioni svolte non sembra dunque che le ragioni addotte dalla società appellante possano essere condivise, neppure per ciò che riguarda l’esagerazione delle conseguenze fisiche cui si sarebbe lasciato andare il portiere del Cesena, dal mo- mento che dai soliti atti ufficiali di gara non emergono elementi che possano far pensare che lo stesso portiere abbia simulato in tutto o in parte gli effetti dello scoppio del petardo.
L’appello della A.S. Bari va respinto, come già detto, anche per ciò che riguarda l’en- tità della sanzione; quella sanzione che appare ben proporzionata alla effettiva e non lie- ve gravità del caso. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incame- rata (art. 29, punto 13 C.G.S.).
Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Bari di
Bari ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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