F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 7/7/04 APPELLO DEL CALCIATORE SOVIERO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 380 del 27.5.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 7/7/04
APPELLO DEL CALCIATORE SOVIERO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 380 del 27.5.2003)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata
sul Comunicato Ufficiale n. 342 del 21 aprile 2004, infliggeva al calciatore Soviero Salva-
tore, tesserato per il Venezia Calcio, la sanzione della squalifica fino al 15.9.2004, per
comportamento gravemente scorretto e violento nei confronti, rispettivamente, del direttore
della gara Messina/Venezia del 17.4.2004 e dei tesserati in panchina della squadra avversaria.
È opportuno, in via preliminare, inquadrare il fatto come risulta dalla delibera del Giudice
Sportivo: “il portiere del Venezia, dopo la realizzazione di un calcio di rigore da parte
della squadra avversaria, raggiungeva l’arbitro sino alla tre quarti del campo e gli urlava
parole volgarmente irriguardose. L’arbitro estraeva il cartellino rosso e lo espelleva. Nell’uscire
dal terreno, Soviero, improvvisamente, si scagliava, di corsa, contro i tesserati in panchina
del Messina, puntando in particolare l’allenatore Mutti. Questi veniva protetto dal calciatore
Zaniolo e dal preparatore atletico della squadra, che ricevevano una prima scarica
di colpi a piene mani e calci da parte del Soviero. Il portiere del Venezia proseguiva colpendo
chiunque gli si parasse dinanzi e da ultimo, con una serie di pugni, un addetto alla
sicurezza della società ospitante. Era necessario un massiccio intervento di numerosi
compagni e di un dirigente del Venezia, i quali, dopo avere bloccato a terra Soviero, lo immobilizzavano.
In particolare, decisivo era l’intervento di un dirigente del Venezia il quale,
sempre trattenendo a viva forza Soviero, riusciva a trascinarlo negli spogliatoi, dove il calciatore
dava l’ultimo sfogo alla sua violenta reazione, scalciando contro alcune porte”.
Avverso questa decisione il Soviero proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti, richiedendo l’esclusione dagli atti della relazione
del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, in quanto non utilizzabile e comunque, “un ridimensionamento
notevole dei fatti” e una conseguente riduzione della sanzione, sulla
base di tutta una serie di rilievi mossi alla decisione del primo giudice, evidenziando “di
essere stato espulso per proteste; che, nell’impeto di una reazione incontrollata, a fronte
di chiara provocazione, ha tentato di aggredire alcuni componenti della panchina avversaria;
che tale attacco frontale ha sortito l’effetto di colpire solo un componente, ovvero tentando
l’aggressione di alcuni altri soggetti ivi presenti, senza gravi conseguenze, prima di
essere ricondotto a ragione”.
La Commissione Disciplinare, dopo avere puntualmente ripercorso le tappe del procedimento,
riteneva, preliminarmente, di dovere senz’altro condividere il giudizio di notevole
gravità dei fatti, espresso dal primo giudice (stante “il compimento di molteplici atti
violenti, sferrati con modalità tali da potere provocare conseguenze anche gravi all’integrità
fisica delle numerose persone offese, sia la protrazione della condotta per un arco di
tempo così prolungato da costringere l’arbitro ad interrompere per diversi minuti lo svolgimento
del gioco, in attesa che la situazione complessiva sul campo tornasse alla normalità)
e di dovere valutare come attenuante “la repentinità con la quale il giocatore del Venezia
ha manifestato quella furia aggressiva prima dettagliatamente descritta”, dopo essersi
attivato per calmare ed allontanare dall’arbitro il compagno di squadra Maldonado, considerando
il suo comportamento violento “una sorta di improvviso “black out” nei suoi meccanismi
di controllo delle proprie reazioni emotive: si può ritenere per stress agonistico;
rabbia per il volgersi in negativo, nello spazio di pochi minuti di un risultato sino a poco
prima addirittura di vantaggio... Quale sia stata la causa (o le cause) scatenante, la dinamica
della vicenda rende evidente la mancanza di una qualsivoglia preordinazione della
violenza accesasi. Dato, quest’ultimo, che se nulla toglie alla piena volontarietà dei gesti
compiuti deve, comunque, essere tenuto presente nella valutazione generale del fatto”.
Sulla base di queste considerazioni, la Commissione Disciplinare confermava la sanzione
inflitta.
Avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare il Soviero proponeva
ricorso alla C.A.F., richiedendo la riduzione della squalifica a due mesi “ovvero a quella
che verrà ritenuta di giustizia, anche unitamente a sanzione pecuniaria”, con una serie di
motivazioni in fatto e in diritto.
L’appello è infondato e non può essere accolto.
Preliminarmente va ribadito, come già fatto dalla Commissione Disciplinare, che la ricostruzione
del fatto è pacifica sulla base delle risultanze del rapporto arbitrale, del Quarto
Ufficiale e del Collaboratore dell’Ufficio Indagini (relazione utilizzabile in quanto atto ufficiale
che integra i rapporti degli ufficiali di gara in merito alla condotta dell’incolpato) e
delle sostanziali predette ammissioni dello stesso Soviero.
Tanto premesso, solo per completezza va chiarito che la condotta del Soviero è ricostruibile,
in via meramente ipotetica, anche senza gli atti dell’Ufficio Indagini.
Non può, sul punto, essere accolta la richiesta difensiva di acquisizione delle videocassette
relative alla gara, in quanto come detto, i fatti sono obiettivamente accertati e comunque,
anche data per ammessa, in via di ipotesi, una qualche condotta della panchina
del Messina idonea a concorrere con “il raptus agonistico” del Soviero nella produzione
degli eventi che ci occupano, la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare è adeguata
all’effettiva lesione del bene protetto dalla norma, anche tenuto conto della “complessiva
valutazione delle circostanze afferenti al fatto stesso” ed in particolare, dell’assenza
di gravi conseguenze fisiche delle parti offese, della tensione psico-fisica dell’incolpato
e della mancanza di premeditazione, elementi indicati nei motivi di ricorso.
Resta da dire che, ai fini della valutazione circa la congruità della quantificazione della
sanzione, è ininfluente il fatto che il Campionato di Serie B 2003-2004 abbia avuto termine
soltanto con i due spareggi per la salvezza (gare Venezia/Bari) e appare corretto
che la Commissione Disciplinare abbia ritenuto di fissare il relativo termine “ad quem” per
il 15.9.2004, tenendo conto dell’interruzione estiva dei campionati.
L’appello deve, di conseguenza, essere respinto e deve essere incamerata la relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore Soviero
Salvatore e dispone incamerarsi la tassa versata.
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