F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 7/7/04 APPELLO DEL CALCIATORE SOVIERO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 380 del 27.5.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 7/7/04 APPELLO DEL CALCIATORE SOVIERO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 380 del 27.5.2003) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 342 del 21 aprile 2004, infliggeva al calciatore Soviero Salva- tore, tesserato per il Venezia Calcio, la sanzione della squalifica fino al 15.9.2004, per comportamento gravemente scorretto e violento nei confronti, rispettivamente, del direttore della gara Messina/Venezia del 17.4.2004 e dei tesserati in panchina della squadra avversaria. È opportuno, in via preliminare, inquadrare il fatto come risulta dalla delibera del Giudice Sportivo: “il portiere del Venezia, dopo la realizzazione di un calcio di rigore da parte della squadra avversaria, raggiungeva l’arbitro sino alla tre quarti del campo e gli urlava parole volgarmente irriguardose. L’arbitro estraeva il cartellino rosso e lo espelleva. Nell’uscire dal terreno, Soviero, improvvisamente, si scagliava, di corsa, contro i tesserati in panchina del Messina, puntando in particolare l’allenatore Mutti. Questi veniva protetto dal calciatore Zaniolo e dal preparatore atletico della squadra, che ricevevano una prima scarica di colpi a piene mani e calci da parte del Soviero. Il portiere del Venezia proseguiva colpendo chiunque gli si parasse dinanzi e da ultimo, con una serie di pugni, un addetto alla sicurezza della società ospitante. Era necessario un massiccio intervento di numerosi compagni e di un dirigente del Venezia, i quali, dopo avere bloccato a terra Soviero, lo immobilizzavano. In particolare, decisivo era l’intervento di un dirigente del Venezia il quale, sempre trattenendo a viva forza Soviero, riusciva a trascinarlo negli spogliatoi, dove il calciatore dava l’ultimo sfogo alla sua violenta reazione, scalciando contro alcune porte”. Avverso questa decisione il Soviero proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, richiedendo l’esclusione dagli atti della relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, in quanto non utilizzabile e comunque, “un ridimensionamento notevole dei fatti” e una conseguente riduzione della sanzione, sulla base di tutta una serie di rilievi mossi alla decisione del primo giudice, evidenziando “di essere stato espulso per proteste; che, nell’impeto di una reazione incontrollata, a fronte di chiara provocazione, ha tentato di aggredire alcuni componenti della panchina avversaria; che tale attacco frontale ha sortito l’effetto di colpire solo un componente, ovvero tentando l’aggressione di alcuni altri soggetti ivi presenti, senza gravi conseguenze, prima di essere ricondotto a ragione”. La Commissione Disciplinare, dopo avere puntualmente ripercorso le tappe del procedimento, riteneva, preliminarmente, di dovere senz’altro condividere il giudizio di notevole gravità dei fatti, espresso dal primo giudice (stante “il compimento di molteplici atti violenti, sferrati con modalità tali da potere provocare conseguenze anche gravi all’integrità fisica delle numerose persone offese, sia la protrazione della condotta per un arco di tempo così prolungato da costringere l’arbitro ad interrompere per diversi minuti lo svolgimento del gioco, in attesa che la situazione complessiva sul campo tornasse alla normalità) e di dovere valutare come attenuante “la repentinità con la quale il giocatore del Venezia ha manifestato quella furia aggressiva prima dettagliatamente descritta”, dopo essersi attivato per calmare ed allontanare dall’arbitro il compagno di squadra Maldonado, considerando il suo comportamento violento “una sorta di improvviso “black out” nei suoi meccanismi di controllo delle proprie reazioni emotive: si può ritenere per stress agonistico; rabbia per il volgersi in negativo, nello spazio di pochi minuti di un risultato sino a poco prima addirittura di vantaggio... Quale sia stata la causa (o le cause) scatenante, la dinamica della vicenda rende evidente la mancanza di una qualsivoglia preordinazione della violenza accesasi. Dato, quest’ultimo, che se nulla toglie alla piena volontarietà dei gesti compiuti deve, comunque, essere tenuto presente nella valutazione generale del fatto”. Sulla base di queste considerazioni, la Commissione Disciplinare confermava la sanzione inflitta. Avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare il Soviero proponeva ricorso alla C.A.F., richiedendo la riduzione della squalifica a due mesi “ovvero a quella che verrà ritenuta di giustizia, anche unitamente a sanzione pecuniaria”, con una serie di motivazioni in fatto e in diritto. L’appello è infondato e non può essere accolto. Preliminarmente va ribadito, come già fatto dalla Commissione Disciplinare, che la ricostruzione del fatto è pacifica sulla base delle risultanze del rapporto arbitrale, del Quarto Ufficiale e del Collaboratore dell’Ufficio Indagini (relazione utilizzabile in quanto atto ufficiale che integra i rapporti degli ufficiali di gara in merito alla condotta dell’incolpato) e delle sostanziali predette ammissioni dello stesso Soviero. Tanto premesso, solo per completezza va chiarito che la condotta del Soviero è ricostruibile, in via meramente ipotetica, anche senza gli atti dell’Ufficio Indagini. Non può, sul punto, essere accolta la richiesta difensiva di acquisizione delle videocassette relative alla gara, in quanto come detto, i fatti sono obiettivamente accertati e comunque, anche data per ammessa, in via di ipotesi, una qualche condotta della panchina del Messina idonea a concorrere con “il raptus agonistico” del Soviero nella produzione degli eventi che ci occupano, la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare è adeguata all’effettiva lesione del bene protetto dalla norma, anche tenuto conto della “complessiva valutazione delle circostanze afferenti al fatto stesso” ed in particolare, dell’assenza di gravi conseguenze fisiche delle parti offese, della tensione psico-fisica dell’incolpato e della mancanza di premeditazione, elementi indicati nei motivi di ricorso. Resta da dire che, ai fini della valutazione circa la congruità della quantificazione della sanzione, è ininfluente il fatto che il Campionato di Serie B 2003-2004 abbia avuto termine soltanto con i due spareggi per la salvezza (gare Venezia/Bari) e appare corretto che la Commissione Disciplinare abbia ritenuto di fissare il relativo termine “ad quem” per il 15.9.2004, tenendo conto dell’interruzione estiva dei campionati. L’appello deve, di conseguenza, essere respinto e deve essere incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore Soviero Salvatore e dispone incamerarsi la tassa versata.
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