F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 7/7/04 APPELLO DEL CALCIATORE DE LUCA DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 49 del 17.6.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 7/7/04
APPELLO DEL CALCIATORE DE LUCA DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 30.4.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso
il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com.
Uff. n. 49 del 17.6.2004)
Il calciatore De Luca Daniele ha proposto reclamo alla C.A.F. avverso il provvedimento
del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica, di squalifica fino al 30.4.2005.
La sanzione trae origine dall’espulsione del calciatore nel corso della gara di allievi
provinciali Pol. Marcellina/Setteville del 18.4.2004, a seguito dell’aver tirato il pallone in
faccia al direttore di gara.
Lamenta il giovane calciatore appellante l’eccessività della sanzione, la causalità dell’accaduto
e riferisce anche di avere porto le sue scuse per l’avvenimento all’arbitro a fine gara.
Il reclamo può essere parzialmente accolto.
Nella circostanza si può addivenire ad una riduzione della sanzione irrogata, rimanendo
comunque l’episodio, seppur deprecabile, circoscritto e non di particolare gravità.
Appare congruo pertanto, nella rideterminazione della sanzione, fissarla sino al
31.12.2004.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto
dal calciatore De Luca Daniele, riduce al 31.12.2004 la sanzione della squalifica già inflitta
dai primi giudici. Ordina restituirsi la tassa versata.
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