F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 7/7/04 APPELLO DELL’U.S. RACALMUTO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2005 INFLITTA AL CALCIATORE MERULLA SALVATORE E DELL’AMMENDA DI e 1.000,00 INFLITTA ALLA STESSA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 380 del 27.5.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 7/7/04 APPELLO DELL’U.S. RACALMUTO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2005 INFLITTA AL CALCIATORE MERULLA SALVATORE E DELL’AMMENDA DI e 1.000,00 INFLITTA ALLA STESSA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 380 del 27.5.2003) Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, proponeva appello alla C.A.F. la società U.S. Racalmuto, con atto del 18.6.2004, sottoscritto dall’avvocato estensore dello stesso e non da persona legittimata ai sensi dell’art. 29 n. 1 C.G.S.. L’appello è inammissibile. La norma citata recita testualmente “Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazioni e tesserati che ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso”. Per costante giurisprudenza della C.A.F. l’atto con cui viene proposto il reclamo deve essere sottoscritto, nell’ultima pagina, da persona i cui requisiti rispondano a quanto dettato dall’art. 29 n. 1 C.G.S.; a nulla vale la sottoscrizione della nomina, riportata nella prima pagina del reclamo stesso, redatta dall’avente diritto nei confronti dell’avvocato, in quanto tale formulazione non è riportata nella pagina conclusiva dell’atto stesso. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l’appello come sopra proposto dall’U.S. Racalmuto di Racalmuto (Agrigento). Dispone incamerarsi la tassa versata.
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