F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 7/7/04 APPELLO DELL’A.C. ERCOLANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 161 del 14.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 7/7/04
APPELLO DELL’A.C. ERCOLANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 161 del 14.5.2004)
Con telegramma in data 15.5.2004, la A.S. Ercolano 1924 ha preannunciato reclamo
avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale
(C.U. n. 161 del 14 maggio 2004) che ha squalificato per n. 2 giornate il campo di gioco
della predetta società.
Al preannunciato reclamo la A.S. Ercolano 1924 non ha fatto tuttavia seguire i prescritti
motivi che, a norma dell’articolo 32 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva, devono essere
proposti entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale
in cui è riportata la delibera che si intende impugnare.
Ne consegue che occorre dichiarare l’inammissibilità dell’appello come sopra proposto
con conseguente incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 lett. a)
C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti
ufficiali, l’appello come sopra proposto dall’A.C. Ercolano di Ercolano (Napoli). Dispone
incamerarsi la tassa versata.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 7/7/04 APPELLO DELL’A.C. ERCOLANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 161 del 14.5.2004)"